Sez. 3, Sentenza n. 7869 del 10/06/1983 Ud. (dep. 05/10/1983) Rv. 160413 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - CONDIZIONI - DUPLICE PRECEDENTE - CONDANNA A PENA PECUNIARIA CONDIZIONALMENTE SOSPESA - INAPPLICABILITÀ DEL BENEFICIO.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - CONDIZIONI - DUPLICE PRECEDENTE - CONDANNA A PENA PECUNIARIA CONDIZIONALMENTE SOSPESA - INAPPLICABILITÀ DEL BENEFICIO.*
La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, di cui all'art. 164 cod. pen., non è consentita a favore di colui il quale ne abbia già usufruito due volte, anche se in riferimento a reati puniti con sola pena pecuniaria. Infatti la presenza delle due condanne, qualunque sia la specie ed entità delle pene inflitte, impedisce di formulare una previsione favorevole sulla futura condotta dell'imputato. (contra mass n 900024).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)