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Sez. 3, Sentenza n. 4276 del 17/10/1974 Ud. (dep. 19/04/1975) Rv. 129814 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - NULLITA INCORSE NEI PRECEDENTI GIUDIZI O NELL'ISTRUZIONE - INDEDUCIBILITA - CONTENUTO ED ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1974-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/129814-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - NULLITA INCORSE NEI PRECEDENTI GIUDIZI O NELL'ISTRUZIONE - INDEDUCIBILITA - CONTENUTO ED ESTENSIONE.*

Nel giudizio di rinvio le nullita incorse nei pregressi giudizi e durante l'istruttoria diventano indeducibili, nonostante esse siano comprese fra quelle dell'art 185 cod proc pen,: cio perche dette nullita sono superate e travolte dalla preclusione del comma terzo dell'art 544 dello stesso codice. Tali nullita non possono neppure dedursi successivamente come motivi di un nuovo ricorso per Cassazione quali mezzi d'annullamento della decisione del giudice di rinvio, avendo questi l'Obbligo di giudicare entro i limiti prefissi dalla sentenza di annullamento; sicche non possono rilevarsi le pregresse nullita non sottoposte all'esame della Cassazione oppure sfuggite alla stessa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)