Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro
Testo in vigore al
Art. 18
1. Nei riguardi degli iscritti che abbiano prestato anteriormente al 1 gennaio 1954 servizi simultanei utili in pensione, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel secondo comma dell'art. 17, si considerano soltanto quei servizi per i quali la prestazione era ancora in corso alla data predetta. Per ciascuno di tali servizi di diversa durata si effettua separatamente la determinazione della retribuzione pensionabile annua costante da attribuirsi per le rispettive durate espresse in anni. Tali retribuzioni si considerano pari alle corrispondenti retribuzioni annue contributive, esclusa quella relativa al servizio simultaneo di durata maggiore, che si considera pari alla corrispondente retribuzione annua contributiva diminuita di lire 60.000.
2. Riferibilmente alle durate comuni dei predetti servizi, si attribuisce come retribuzione pensionabile annua costante la somma di quelle ottenute per i singoli servizi.
Art. 19
1. Per ogni iscritto, la pensione teorica, si determina prendendo per base la successione degli importi delle retribuzioni pensionabili annue attribuite all'iscritto stesso, per ogni anno solare, a partire dalla data di inizio del servizio utile. Il calcolo si effettua mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella A unita alla presente legge.
2. Alla data della, cessazione dal servizio, la pensione teorica risultante in applicazione del precedente comma deve essere maggiorata, nei casi in cui ricorra la valutazione delle campagne di guerra o di altri benefici prevista, rispettivamente, dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni e dalla legge 6 febbraio 1941, n. 176, e successive modificazioni.
Art. 20
1. Per ciascun iscritto di cui all'art. 17 che alla data da cui ha effetto la presente legge abbia superato il cinquantacinquesimo anno di eta', si determina relativamente ai servizi utili anteriori al 1 gennaio 1954, e con riferimento a tale data:
a) la quota di pensione teorica risultante dall'applicazione della legge 24 maggio 1952, n. 610, ed aumentata di un dodicesimo del suo importo, escludendo in ogni caso qualsiasi maggiorazione relativa, alla valutazione delle campagne di guerra o di altri benefici, nonche' l'assegno supplementare;
b) la quota di pensione teorica risultante dall'applicazione della tabella A, annessa, rispettivamente, al regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, e alla legge 6 febbraio 1941, n. 176, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, in corrispondenza di una, retribuzione annua costante di lire novantamila e di un'aliquota di 0,115 di tale retribuzione destinata alla formazione della detta quota di pensione;
c) la quota di pensione teorica risultante in applicazione del primo comma dell'art. 19.
2. Qualora la somma delle quote di cui alle lettere a) e b) risulti superiore alla quota di cui alla lettera e), all'iscritto si attribuisce l'importo piu' favorevole come quota di pensione teorica al 1 gennaio 1954, riferibilmente ai servizi utili valutabili fino a tale data, apportando un proporzionale aumento alla retribuzione pensionabile annua costante determinata nel modo indicato al comma secondo dell'art. 17.1
Capo IV. Norme concernenti il riscatto dei servizi e la misura dei trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.
Art. 21
1. Per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e' data facolta'; agli effetti del trattamento di quiescenza di riscattare, in una sola volta o in piu' volte, fino ad un massimo di anni 15, i seguenti servizi comunque prestati e periodi, che non siano altrimenti utili in pensione o contemporanei ad altri servizi utili:
a) i servizi e i periodi indicati al comma primo dell'art. 67 e dell'art. 69 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680;
b) i servizi indicati alle lettere a), b), e), d), e) dell'art. 76 della legge 6 febbraio 1941, n. 176;
c) i servizi resi agli enti di cui agli articoli 22 e 37 della legge 24 maggio 1952, n. 610, e di cui all'articolo 39 della presente legge.
2. La limitazione del riscatto al predetto massimo di anni 15 non trova applicazione qualora la relativa domanda risulti presentata prima della data di pubblicazione della presente legge, ferme rimanendo in tale caso, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 73 del citato ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, D. 680.
Art. 22
1. I servizi e i periodi di cui all'art. 21, che vengono ammessi a riscatto con deliberazioni adottate successivamente alla data di pubblicazione della presente legge, nel caso in cui le relative domande non siano di data anteriore al 1 gennaio 1954, sono valutati, ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza, nella loro effettiva durata, in anni, mesi e giorni.
Art. 23
1. Il contributo per i servizi che vengono ammessi a riscatto con deliberazioni adottate posteriormente alla data di pubblicazione della presente legge si determina in base alle norme contenute nei commi seguenti e nei successivi articoli 24 e 25.
2. I servizi di cui al comma precedente si scindono nelle seguenti parti:
a) nel periodo anteriore alla data d'inizio del servizio utile;
b) nei distinti periodi compresi nelle successive durate di interruzione del servizio utile.
3. Ciascuno dei predetti periodi si considera espresso in mesi, computando per un mese intero la frazione di mese. In nessun caso, pero', le durate in mesi dei periodi di cui alla lettera b) possono considerarsi superiori a quelle computate per le rispettive interruzioni del servizio utile ai sensi del primo comma dell'art. 14.
4. Ad ognuno dei distinti periodi predetti, che si considera come immediatamente precedente la data di inizio del successivo periodo di servizio utile, si attribuisce l'identica retribuzione pensionabile, ragguagliata in ogni caso all'intero anno, gia' attribuita all'iscritto per l'anno solare in cui cade tale data.
Art. 24
1. In base alle retribuzioni pensionabili attribuite ai periodi di cui all'art. 23 e tenendo presenti la durata e l'epoca dei periodi stessi, si determina, per ciascuno di essi, la relativa quota di pensione teorica riferita alla fine del mese di presentazione della domanda di riscatto.
2. Il contributo da versarsi in una sola volta per la validita' del riscatto e' pari al prodotto della somma delle quote di cui al comma precedente per il coefficiente fisso 12,50.
3. Qualora sia richiesto il pagamento rateale, il computo del relativo contributo mensile posticipato si effettua mediante l'applicazione della tabella 6 con le relative norme allegata alla presente legge.
4. Il pagamento puo' essere concesso per un periodo in anni interi non superiore al doppio di quello riscattato e in nessun caso superiore ad anni quindici.
Art. 25
1. Per le domande di riscatto presentate nel periodo dal 1 gennaio 1954 alla data di pubblicazione della presente legge, i relativi contributi, calcolati secondo le norme contenute negli articoli 23 e 24, sono ridotti del quindici per cento.
2. Per le domande di riscatto regolarmente presentate anteriormente al 1 gennaio 1954, i relativi contributi si determinano in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda, applicando le norme stesse anche per la valutazione in anni interi del servizio ammesso a riscatto.
3. I servizi e i periodi, per i quali l'ammissione a riscatto sia stata adottata con deliberazione anteriore alla data di pubblicazione della presente legge, si considerano, ad ogni effetto, come altrettanti servizi utili e ad essi si attribuiscono le retribuzioni annue pensionabili di cui all'ultimo comma del precedente art. 23.
Art. 26
1. Ai fini della determinazione della pensione teorica di cui all'art. 19, nei casi di periodi di riscatto contemplati alla lettera b) dell'art. 23, qualora nello stesso anno solare-intermedio tra quello della data di inizio e quello di cessazione dal servizio utile - vi sia una parte ammessa a riscatto ed una parte gia' considerata come utile nel modo indicato al comma primo dell'articolo 14, entrambe espresse in mesi interi, per tale anno si attribuisce, come retribuzione pensionabile, la somma delle due rispettive aliquote della retribuzione pensionabile ragguagliata all'intero anno risultante in applicazione del primo comma dell'art. 16.
2. Per l'iscritto avente servizio utile anteriore al 1 gennaio 1954, i servizi o periodi anteriori a tale data per i quali sia stato o sia concesso il riscatto sono considerati come immediatamente precedenti tale servizio utile. All'intera, durata dei predetti servizi o periodi si attribuisce la retribuzione pensionabile annua costante risultante dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 17, comma secondo, e 18.
Art. 27
1. Per ogni iscritto, la misura del trattamento di quiescenza e' determinata, in applicazione dei seguenti articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33, prendendo per base la relativa pensione teorica, riferita alla data della cessazione dal servizio, calcolata nel modo indicato agli articoli 19 e 20.
Art. 28
1. L'importo lordo dell'indennita' diretta una volta tanto o dell'indennita' indiretta una volta tanto, di cui, rispettivamente, al comma primo dell'art. 6 e alla lettera a) dell'art. 8, e' pari al prodotto che si ottiene moltiplicando la pensione teorica di cui al precedente art. 27 per il coefficiente fisso 7,85.
Art. 29
1. L'importo annuo lordo della pensione diretta, comprensivo dell'elevazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 e della tredicesima mensilita' di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 877, e' pari alla, pensione teorica di cui all'art. 27.
2. L'importo annuo lordo della pensione diretta, di privilegio e' pari a quello determinato in applicazione del comma precedente aumentato di un decimo.
Art. 30
1. L'importo annuo lordo della, pensione diretta - e cosi' pure quello della pensione diretta di privilegio - in nessun caso puo' superare la retribuzione annua pensionabile riferita alla data della cessazione del servizio.
2. L'importo annuo lordo della pensione diretta di privilegio in nessun caso puo' essere inferiore ai due terzi della retribuzione annua pensionabile di cui al collina precedente.
Art. 31
1. Nel caso di iscritto che alla data della cessazione dal servizio presta servizi simultanei, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel primo comma dell'art. 30, la retribuzione annua pensionabile riferita alla data della cessazione stessa si determina secondo le norme indicate ai commi seguenti.
2. Per ciascun servizio simultaneo, con riferimento alla data di cessazione, si determinano:
1) la durata espressa in mesi, computando la frazione per un mese intero;
2) la rispettiva retribuzione annua contributiva.
3. Si considerano per intero le retribuzioni annue contributive relative ai servizi resi per almeno 120 mesi e, per un'aliquota - pari alla frazione avente per numeratore il numero dei mesi di servizio e per denominatore 120 - quelle relative ai servizi resi per un numero di mesi inferiore a 120.
4. Nei caso contemplato dal comma primo, si attribuisce all'iscritto come ultima retribuzione annua pensionabile quella che risulta dalla somma, delle retribuzioni annue contributive di cui al comma precedente diminuita di lire 60.000.
Art. 32
1. L'importo annuo lordo della pensione indiretta di cui alla lettera b) dell'art. 8, quello della pensione indiretta di privilegio di cui alla lettera c) dell'articolo stesso, nonche' quello della riversibilita' della pensione diretta o della pensione diretta di privilegio si determinano, in base al corrispondente importo della pensione diretta, applicando le norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 e successive modificazioni.
2. La ritenuta del due per cento sulla pensione diretta di cui all'art. 30 del citato ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, all'art. 24 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 e all'art. 29 della legge 25 luglio 1941, n. 934, e' soppressa per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge.
3. Per i casi di cessazione dal servizio verificatisi nel periodo intercorrente tra la data da cui ha effetto la presente legge e quella di pubblicazione della medesima, il trattamento annuo lordo, nella forma dell'indennita' una volta tanto o della pensione, in nessun caso puo' essere inferiore a quello che sarebbe spettato all'iscritto qualora non fossero state applicate le norme contenute nella presente legge.
Art. 33
1. A partire dal 1 gennaio 1954, sui versamenti volontari di cui all'art. 26 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, all'art. 17 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 e all'art. 25 della legge 25 luglio 1941, n. 934, si computano gli interessi composti del 4,75 per cento annuo - i cui valori unitari sono riportati nella tabella D allegata alla presente legge - per il periodo intercorrente tra la fine del mese in cui i versamenti stessi sono stati effettuati e la fine del mese della cessazione dal servizio.
2. Nel caso in cui il titolare al quale venga conferita la pensione chieda che il capitale costituito con i depositi volontari, o parte di esso, sia trasformato in assegno vitalizio supplementare, l'importo dell'assegno stesso si determina in base ai valori delle annualita' vitalizie riportati nella tabella B unita alla presente legge.
Capo V. Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza.
Art. 34
1. La Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, istituita con legge 14 luglio 1898, n. 335, assume la denominazione: di Cassa per le pensioni ai sanitari.
2. Gli assistenti e gli aiuto degli Istituti ospedalieri contemplati dalla lettera d) dell'art. 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, che godano di retribuzione annua non inferiore a lire 84.000 e che prestino servizio ad enti con entrate effettive ordinarie annue di almeno lire un milione e cinquecentomila, i quali, avvalendosi della facolta' prevista dall'articolo stesso, si siano iscritti o si iscrivano alla Cassa per le pensioni ai sanitari, sono tenuti al pagamento del solo contributo personale, mentre la rimanente parte del contributo complessivo e' a carico dei predetti enti.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma hanno vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge. Per i sanitari di cui al comma stesso, che si iscriveranno facoltativamente da tale data in poi, l'iscrizione decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
4. Il contributo di riscatto, calcolato secondo le norme stabilite in materia per la Cassa per le pensioni ai sanitari, e' ridotto ad un terzo per la parte che si riferisce ai servizi contemplati dalla lettera d) del citato art. 8 resi anteriormente al primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge.
Art. 35
1. I sovraintendenti sanitari degli Istituti ospedalieri in servizio alla data di pubblicazione della presente legge o che in tale qualita' vengano successivamente nominati o assunti sono obbligati all'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali con effetto dalla data di inizio del servizio nella qualita' predetta.
2. La Cassa per le pensioni ai sanitari versa alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali i contributi introitati riferibilmente al personale di cui al comma precedente per i servizi nella qualita' di sovraintendente sanitario resi anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge. Il conguaglio dei contributi effettivamente dovuti in applicazione del comma precedente, a carico dell'ente e dell'iscritto, viene effettuato, senza interessi, dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei riguardi dei personali laureati in medicina e chirurgia dipendenti da uno degli Enti ed Istituti contemplati all'art. 3, comma primo, purche' essi, presso gli Enti e gli Istituti predetti, non esplichino l'esercizio della professione medico-chirurgica E non abbiano facolta', in applicazione delle disposizioni di legge o regolamentari degli Enti e Istituti stessi di esplicare fuori servizio tale esercizio.3
Art. 36
1. I sanitari dipendenti dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) in servizio con regolare rapporto d'impiego alla data di pubblicazione della presente legge o successivamente assunti dall'Istituto stesso, per i quali non sussistano le condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 35, sono obbligati alla iscrizione alla Cassa per le pensioni ai sanitari, con effetto dalla data di assunzione.
2. La Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali versa alla Cassa per le pensioni ai sanitari i contributi introitati riferibilmente al personale di cui al comma precedente per i servizi resi nella qualita' di sanitario alle dipendenze dell'I.N.A.D.E.L. anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.
3. Il conguaglio dei contributi effettivamente dovuti, in applicazione del comma precedente, a carico dell'Istituto e dell'iscritto, viene effettuato, senza interessi, dalla Cassa per le pensioni ai sanitari.3
Art. 37
1. Gli asili d'infanzia eretti in enti morali e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le quali da sole o se riunite in un'unica amministrazione, complessivamente, non raggiungano un importo annuo di entrate effettive ordinarie di almeno lire 700.000 non sono obbligati ad iscrivere alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate le proprie rispettive categorie di personale assunto a partire dalla data di pubblicazione della presente legge in poi. Tale personale ha facolta' di iscriversi alla rispettiva Cassa corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo che farebbe carico all'ente, a meno che questo se ne assuma volontariamente l'onere.
Art. 38
1. L'insegnante di asilo d'infanzia; con retribuzione annua contributiva non inferiore a lire 90.000, comunque assunto in servizio a partire dalla data di pubblicazione della presente legge e' obbligato all'iscrizione alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, purche' l'asilo abbia entrate effettive ordinarie annue di almeno lire 700.000.
2. Per l'insegnante in servizio alla data predetta, che si sia avvalso o si avvalga della facolta' di iscrizione alla Cassa, l'asilo e' tenuto, a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della data stessa, al pagamento della parte del contributo complessivo stabilita a carico dell'ente dal comma secondo dell'art. 15.