Sez. 1, Sentenza n. 3186 del 10/11/1971 (Rv. 354578 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - ALTRA FATTISPECIE - TRASFERIMENTO, FUSIONE E CONCENTRAZIONE DI DITTA CON SEDE ED ATTIVITA NELL'ITALIA CENTROMERIDIONALE ED INSULARE - BENEFICIO DI CUI ALL'ART 38 DELLA LEGGE N 654 DEL 1957 - APPLICABILITA - PRESUPPOSTI.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - ALTRA FATTISPECIE - TRASFERIMENTO, FUSIONE E CONCENTRAZIONE DI DITTA CON SEDE ED ATTIVITA NELL'ITALIA CENTROMERIDIONALE ED INSULARE - BENEFICIO DI CUI ALL'ART 38 DELLA LEGGE N 654 DEL 1957 - APPLICABILITA - PRESUPPOSTI.*
Per l'applicazione del beneficio della tassa fissa di registro ed ipotecaria - previsto dall'art 38 della legge n 654 del 1957 per gli Atti di trasferimento, fusione e concentrazione di ditte che abbiano Sede e svolgano la loro attivita industriale o commerciale nell' Italia centromeridionale o insulare - e necessario che almeno l'impresa a favore della quale avviene il trasferimento e di cui si incrementi lo apporto economico per fusione o concentrazione abbia Sede ed operi negli indicati territori.*
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1957 num. 654 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)