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Sez. 4, Sentenza n. 6189 del 13/11/1973 Ud. (dep. 30/09/1974) Rv. 128007 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITA - LIMITI ELASTICI - INCROCI TRA VEICOLI - RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - COLPA - CONCORSO DI COLPA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1973-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/128007-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITA - LIMITI ELASTICI - INCROCI TRA VEICOLI - RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - COLPA - CONCORSO DI COLPA - FATTISPECIE.*

Quando l'incrocio tra due veicoli e malagevole entrambi i conducenti hanno l'Obbligo di rallentare e, occorrendo, fermarsi. Pertanto nel caso di due veicoli in fase d'incrocio, i cui conducenti stiano effettuando manovre di sorpasso pressoche simultanee di autovetture in sosta sulle loro rispettive mani, qualora sorgano difficolta d'incrocio per l'imprudente comportamento del conducente che ha iniziato la manovra per ultimo, anche l'altro e tenuto all'Obbligo suddetto e, non ottemperandovi, se si verifica un sinistro con danno alle persone, ne rispondera penalmente per colpa, per aver posto in essere una causa concorrente.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Strada art. 102 com. 3, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)