Sez. 1, Sentenza n. 2328 del 06/12/1972 Ud. (dep. 24/03/1973) Rv. 123627 - 01
ARMI - ARMI DA GUERRA - ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITA DEL FATTO - CRITERI DELLA QUANTITA E QUALITA DELLE ARMI - APPLICAZIONE CONGIUNTIVA.*
ARMI - ARMI DA GUERRA - ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITA DEL FATTO - CRITERI DELLA QUANTITA E QUALITA DELLE ARMI - APPLICAZIONE CONGIUNTIVA.*
Ai fini dell'applicazione dell'attenuante prevista dall'art 5 legge 2 ottobre 1967, n 895, il giudice deve esaminare i due criteri della quantita e della qualita congiuntamente, essendo gli stessi tra loro interdipendenti, ben potendo anche una sola arma, data la sua notevole potenzialita offensiva, sconsigliare la concessione dell'attenuante. La relativa valutazione costituisce giudizio di merito, sottratto al Sindacato di legittimita, ove sorretto da adeguata motivazione. (nella specie, trattandosi di porto abusivo di un solo moschetto mitragliatore, e stata esclusa l'applicabilita dell'attenuante in considerazione della pericolosita dell'arma).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)