Sez. L, Sentenza n. 23178 del 11/10/2013 (Rv. 628409 - 01)
FORZE ARMATE - CORPI DI POLIZIA - GUARDIA DI FINANZA | Trattamento economico dei finanzieri ausiliari di leva - Art. 1, comma 116, della legge n. 662 del 1996 - Modificazione "in peius", da parte del legislatore, del trattamento economico - Ammissibilità - Fondamento - Limiti.
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Nei rapporti giuridici di durata, quale il rapporto di lavoro, non è interdetto al legislatore modificare "in peius" la posizione di una delle parti, prevedendo una diversa retribuzione, salvo il limite della ragionevolezza e l'assenza del diritto di ripetere le somme già corrisposte; ne deriva che l'art. 1, comma 116, della legge n. 662 del 1996, può ben modificare il trattamento economico dei militari di leva, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, a prescindere dalla data del bando di reclutamento del personale e, quindi, anche con riferimento al personale già ammesso al servizio di leva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 11, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 116 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)