Sez. 3, Sentenza n. 9821 del 26/04/1974 Ud. (dep. 12/12/1974) Rv. 128761 - 01
PUBBLICO MINISTERO - GIUDIZIO PRETORILE - OMISSIONE DEL NOME NEL VERBALE DI DIBATTIMENTO - NULLITA ASSOLUTA.*
PUBBLICO MINISTERO - GIUDIZIO PRETORILE - OMISSIONE DEL NOME NEL VERBALE DI DIBATTIMENTO - NULLITA ASSOLUTA.*
La omissione nel verbale di dibattimento avanti al pretore, del nome e cognome della persona che ha svolto le funzioni di PM come e prescritto dagli artt 492 e 161 cod proc pen, rende impossibile verificare se l'ufficio del PM venne assunto da persona abilitata ad esercitare le relative funzioni ai sensi dell'art 72 dell' ordinamento giudiziario; pertanto essa importa nullita insanabile del giudizio ai sensi dell'art 185, n 2 cod proc pen. tale nullita puo essere dedotta in Cassazione indipendentemente dalla proposizione di apposito motivo in grado di appello, ed e comunque rilevabile d'ufficio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 161, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 2, Cod. Proc. Pen. art. 492, Cod. Proc. Pen. art. 524, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)