Sez. L, Sentenza n. 287 del 13/01/1984 (Rv. 432558 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - MANCATA DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE DEL DECESSO - ULTRATTIVITÀ DELLA PROCURA - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA NOTIFICATA AL PROCURATORE DEL DEFUNTO DALLA CONTROPARTE CHE IGNORI SENZA COLPA IL DECESSO - VALIDITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - MANCATA DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE DEL DECESSO - ULTRATTIVITÀ DELLA PROCURA - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA NOTIFICATA AL PROCURATORE DEL DEFUNTO DALLA CONTROPARTE CHE IGNORI SENZA COLPA IL DECESSO - VALIDITÀ.*
L'ultrattività della procura al difensore, dopo il decesso della parte, per il caso in cui l'evento non sia stato dichiarato o notificato, non opera oltre la sentenza che chiude la fase processuale in cui l'evento medesimo si è verificato, ma trova limite nell'esigenza di tutelare la buona fede della controparte, con la conseguenza che va riconosciuta validità ed efficacia all'impugnazione della detta sentenza che quella controparte notifichi al procuratore del defunto, ignorandone senza colpa il decesso. (V mass n 4378/82; (V mass n 2349/81).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)