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Sez. 1, Sentenza n. 1264 del 30/05/1961 (Rv. 882407 - 01)

FALLIMENTO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - TERMINE PER L'APPELLO - PERENTORIETÀ - FALLIMENTO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - TERMINE PER L'APPELLO - DECORRENZA DELL'AFFISSIONE - INAMMISSIBILITÀ D'EQUIPOLLENTI - FALLIMENTO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - AVVISO AI PROCURATORI - OMISSIONE - IRRILEVANZA - FALLIMENTO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - AFFISSIONE DELLA SENTENZA - MANCATO ADEMPIMENTO DEL CANCELLIERE - AFFISSIONE A CURA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO SU ISTANZA DI PARTE - RITUALITÀ
Stato
decisa il 1961-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/882407-01

FALLIMENTO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - TERMINE PER L'APPELLO - PERENTORIETÀ - FALLIMENTO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - TERMINE PER L'APPELLO - DECORRENZA DELL'AFFISSIONE - INAMMISSIBILITÀ D'EQUIPOLLENTI - FALLIMENTO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - AVVISO AI PROCURATORI - OMISSIONE - IRRILEVANZA - FALLIMENTO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - AFFISSIONE DELLA SENTENZA - MANCATO ADEMPIMENTO DEL CANCELLIERE - AFFISSIONE A CURA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO SU ISTANZA DI PARTE - RITUALITÀ

Sebbene l'art. 152 cod.proc.civ. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'alt nulla vieta, infatti, di ricercare se, a prescindere dal contenuto letterale della norma, un termine, per lo scopo che persegue e per la funzione che è destinato ad assolvere, debba essere rigorosamente osservato. Devono, quindi, considerarsi, generalmente, perentori i termini per la impugnazione, data la esigenza di ordine processuale che la impugnazione medesima sia proposta entro un determinato lasso di tempo, da osservarsi sotto pena di decadenza; pertanto, va considerato perentorio, non ostante la Mancanza di una esplicita dichiarazione di perentorietà, il termine per appellare una sentenza, emanata in causa di opposizione allo stato passivo del fallimento (art. 9 9, 5' comma, l.fall.). Di conseguenza, la inosservanza di detto termine importa la decadenza dalla opposizione; e la inammissibilità della medesima deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio. Il termine speciale per la impugnazione delle sentenze nei procedimenti fallimentari, in genere, e, in particolare, per proporre appello contro la sentenza che pronuncia sulla contestazione dei crediti ammessi al passivo fallimentare, di cui al 5' comma dell'art. 99 l.fall. Decorre dall'affissione della sentenza medesima alla porta del tribunale che ha pronunciato il fallimento. Tale affissione è la sola formalità necessaria e sufficiente per la decorrenza del termine speciale suddetto e non ammette equipollenti: da essa decorre il termine in questione, anche se siano state omesse altre formalità prescritte dalla legge. Una volta effettuata l'affissione della sentenza emanata sull'opposizione allo stato passivo del fallimento, alla porta del tribunale che ha pronunciato il fallimento, la mancata notifica ai procuratori delle parti dell'avviso di pubblicazione della sentenza, contemplato dal 4' comma dell'art. 99 l.fall., non esercita alcuna influenza sul decorso del termine di impugnazione. Tale avviso ha un puro valore informativo, del tutto estraneo al regime delle impugnazioni e delle conseguenti sanzioni, al pari di quanto avviene nel giudizio ordinario, ove la omessa o tardiva comunicazione della sentenza a cura del cancelliere, a norma degli artt. 133 e 136 cod.proc.civ., non impedisce che il termine per l'appello decorra dalla notificazione della sentenza (art.336 cod.proc.civ.), notificazione, che, nei procedimenti fallimentari, è sostituita dalla affissione; pertanto, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, è irrilevante il fatto che il cancelliere abbia omesso di dare immediato avviso della pubblicazione della sentenza ai procuratori delle parti, a norma degli art. 136 cod.proc.civ. e 99, 4' comma, l.fall. L'affissione della sentenza, emanata sull'opposizione allo stato passivo del fallimento, alla porta del tribunale che ha pronunciato il fallimento, prescritta dall'art.99 l.fall. Pur rientrando fra i doveri di ufficio del cancelliere (al quale, a norma dell'art.58 cod.proc.civ., compete di attendere alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge), non è, tuttavia, un atto che debba, in modo esclusivo, essere eseguito dal predetto funzionario. Pertanto, anche l'affissione compiuta dall'ufficiale giudiziario su istanza di parte spiega il suo effetto ai fini del decorso del termine per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)