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Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica

Testo in vigore al

Art. 90 Rinvio della prestazione del servizio militare di fratelli che debbano presentarsi contemporaneamente alle armi

1. Qualora due fratelli debbano presentarsi contemporaneamente alle armi per fatto di leva, uno di essi, su richiesta e designazione del genitore o di chi ne fa le veci, puo', in tempo di pace, ottenere il rinvio della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva dell'altro.

Capo IX. Dispense dal servizio alle armi e riduzioni di servizio

Sezione I. Eventuale dispensa a domanda dal compiere la ferma di leva

Art. 91 Situazioni particolari che danno luogo alla eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva

1. In tempo di pace, hanno titolo per conseguire la dispensa dalla ferma di leva i giovani arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni, da accertarsi dai consigli di leva:

  1. 1) figlio o fratello di militare deceduto in guerra o per ferite od infermita' di guerra, oppure di militare disperso in guerra, ovvero di militare morto durante la prestazione del servizio militare o in congedo o in riforma per ferite o infermita' contratte in servizio e per causa di servizio , compresi gli equiparati a dette categorie;

  2. 1- bis) fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare;

  3. 2) figlio o fratello di pensionato di guerra o per causa di servizio militare, limitatamente ai grandi invalidi ed ai pensionati della prima e seconda categoria, compresi quelli ad essi equiparati;

  4. 3) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni o sorelle nubili a carico;

  5. 4) primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermita' permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attivita' lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purche' in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;

  6. 5) figlio di genitori che abbiano altri cinque figli, i quali siano ancora a carico, qualora con la partenza alle armi dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;

  7. 6) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare;

  8. 7) vedovo o celibe con prole;

  9. 8) figlio unico convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidita' analoga a quelle per le quali e' previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

  10. 9) unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente;

  11. 10) primo o altro figlio maschio di genitore caduto in servizio o nello svolgimento di altra attivita' di lavoro subordinato o di deceduto per l'aggravarsi delle infermita' contratte per tali cause;

  12. 11) primo o altro figlio maschio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria;

  13. 12) vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia stato privato della liberta' personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica per un periodo di almeno sessanta giorni.

2. In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro per la difesa puo', verificandosi circostanze eccezionali e temporanee, determinare, in aggiunta a quelli elencati, altri titoli di dispensa dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni di bisogno di famiglia. Qualora, il gettito dei singoli contingenti non sia sufficiente ad assicurare il fabbisogno delle forze armate, il Ministro per la difesa puo' non inserire nei manifesti di chiamata alla leva uno o piu' dei titoli elencati al primo comma.

3. Parimenti in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare l'avvenuta perdita dei necessari mezzi di sussistenza necessaria ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dai numeri 4) e 5) del primo comma.

4. I livelli di reddito indicati in tale decreto del Ministro della difesa devono essere computati su base familiare, considerando il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti la famiglia stessa.

5. L'elenco nominativo dei dispensati ai sensi del presente articolo deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni di residenza degli eventuali dispensati per l'affissione agli albi comunali.

Art. 92 Norme particolari per gli arruolati che si trovano nelle condizioni previste per ottenere l'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva nei casi indicali nel primo comma dell'art. 91

1. L'ammissione ad eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo precedente e' consentita quando nessun fratello vivente dell'iscritto, di eta' inferiore a quaranta anni, abbia fruito di riduzione o dispensa della ferma di leva.

2. Tale disposizione non e' applicabile nell'ipotesi di cui ai numeri 7) ed 8) del primo comma dell'articolo precedente e della dispensa di cui al secondo comma dell'articolo stesso.

3. Ai fini del riconoscimento del titolo di cui al numero 6) del precedente articolo, i figli che non abbiano potuto ultimare la ferma di leva perche' dichiarati non idonei al servizio sono considerati come se avessero soddisfatto gli obblighi del servizio militare.

Art. 93 Persone da considerarsi inesistenti in famiglia

1. Allo scopo di costituire titolo all'eventuale ammissione alla dispensa dal compiere la ferina di leva nei casi previsti dal precedente art. 91 debbono considerarsi non esistenti in famiglia:

  1. 1) gli affetti da imperfezioni o deformita' fisiche ascrivibili alla prima e alla seconda categoria di pensione, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

  2. 2) coloro che, per sopraggiunte infermita' permanenti o insanabili, abbiano dovuto abbandonare la loro abituale attivita' lavorativa e non si siano potuti dedicare ad altra proficua attivita';

  3. 3) gli irreperibili dei quali non si siano avute notizie da almeno tre anni dopo la partenza o scomparsa dall'ultimo luogo di residenza, purche' cio' risulti debitamente comprovato da atto notorio giudiziale e da idonea dichiarazione rilasciata dall'Arnia dei carabinieri, e, per i residenti all'estero, da apposita dichiarazione rilasciata dalla competente e autorita' diplomatica o consolare;

  4. 4) i religiosi che abbiano pronunciato voti, per i quali non possono provvedere al mantenimento della famiglia di origine;

  5. 5) il genitore che abbia abbandonato il tetto coniugale senza piu' provvedere da almeno cinque anni al mantenimento dei propri figli, purche' cio' risulti documentato da atto notorio giudiziale e da apposita dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri;

  6. 6) i detenuti per espiazione di una pena detentiva non inferiore ad anni cinque, a condizione che la pena stessa non venga a scadere nel periodo in cui l'iscritto dovrebbe compiere la, ferma di leva; in tal caso, l'iscritto stesso dovra' essere avviato alle armi con la prima chiamata che avra' luogo dopo che il detenuto sia stato dimesso dal carcere.

Art. 94 Figli naturali

1. I figli naturali legalmente riconosciuti possono ottenere l'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva per i titoli relativi al padre o alla madre, nonche' per quelli di cui al precedente art. 91, numeri 3), 4) e 5), alla condizione che non esistano figli legittimi o legittimati del genitore rispetto al quale sorge il titolo dell'ammissione all'eventuale dispensa e sempreche' facciano parte dello stesso nucleo familiare; per i titoli relativi alla madre, occorre che essa sia nubile o vedova.

Art. 95 Figli adottivi ed affiliati

1. I figli adottivi e gli affiliati possono ottenere l'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva per i titoli relativi alla loro famiglia di origine.

2. Ove questa non sia conosciuta, l'eventuale dispensa puo' essere concessa per i titoli relativi alla famiglia dell'adottante o dell'affiliante, purche', in quest'ultimo caso, il rapporto di affiliazione sia intervenuto non oltre la data di compimento del dodicesimo anno di eta' e non esistano figli legittimi o legittimati dell'adottante o dell'affiliante.

3. Lo stesso beneficio puo' essere concesso nel caso che, essendo deceduti i genitori della famiglia di origine, non esista altro fratello vivente cui possa derivare il titolo.

Art. 96 Condizioni per la con cessione dell'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva

1. I titoli all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva possono essere invocati:

  1. 1) quando sussistano perfetti entro la data di chiusura della sessione della leva alla quale l'iscritto concorra per ragioni di eta' o per legittimo rimando;

  2. 2) quando si verifichino tra la data di chiusura della sessione della leva alla quale l'iscritto concorre ed il giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del contingente o scaglione al quale l'iscritto stesso e' interessato, purche' derivino da modificazioni sopravvenute alla situazione di famiglia, non determinate dalla volonta' degli interessati.

2. COMMA ABROGATO DALLA l. 31 MAGGIO 1975 N. 191 COME MODFICATA DALLA L. 24 DICEMBRE 1986, N. 958.

Art. 97 Termine per comprovare i titoli

1. I titoli all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva possono essere invocati sino alla data di chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di eta' o per legittimo rimando.

2. I titoli che sorgano negli ultimi dieci giorni della sessione di leva e quelli che sorgano per sopravvenute modificazioni della situazione di famiglia non derivante dalla volonta' degli interessati dopo la chiusura della sessione stessa possono essere fatti valere per gli arruolati nell'Esercito e nell'Aeronautica non oltre il decimo giorno successivo alla data di affissione del manifesto di chiamata alle armi del contingente al quale l'interessato e' tenuto a rispondere e per gli arruolati nel CEMM non oltre il decimo giorno successivo alla data di ricezione del precetto personale di avviamento alle armi.

3. I titoli invece che sorgano per sopravvenute modificazioni nella situazione di famiglia non determinate dalla volonta' degli interessati dopo la data di affissione del manifesto di chiamata alle armi o di ricezione del precetto personale possono essere fatti valere fino al giorno precedente a quello di inizio dalla chiamata alle armi.

Art. 98 Revoca dell'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva

1. L'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva, nel caso di cui al n. 6) dell'art. 91, e' soggetta a revoca fino al normale congedamento dei militari della casse cui appartiene l'iscritto, se per qualsiasi motivo il fratello o i fratelli non compiano la ferina cui sono vincolati, a meno che il mancato compimento della ferma di leva non sia dovuto a decesso o a sopravvenuta inidoneita' fisica.

Art. 99 Persona che deve richiedere l'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva

1. L'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva deve essere richiesta con domanda documentata dal capo di famiglia o dalla persona a cui favore il titolo e' costituito.

Sezione II. Dispense dalla ferma di leva di autorita'

Art. 100

1. In occasione della chiamata alle armi di ogni classe di leva, qualora si prevedano eccedenze rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo, dal personale da incorporare, sono fissati, con decreto ministeriale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per la individuazione degli arruolati che il Ministro della difesa ha facolta' di dispensare dal servizio di leva.

2. Il decreto ministeriale, di cui al precedente comma, deve comunque prevedere che, fatte salve le esigenze delle Forze armate, la dispensa possa essere concessa agli arruolati che si trovino, in ordine di priorita' decrescente, in una delle seguenti posizioni:

  1. a) unico figlio convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidita' analoga a quelle per le quali e' previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

  2. b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 11 AGOSTO 1991, N. 269;

  3. c) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purche' nell'impresa o nella famiglia non vi siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i sessanta anni, esclusa la madre vedova, in grado di condurre l'azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia;

  4. d) accertate difficolta' economiche o familiari;

  5. e) minore indice di idoneita' somatico-funzionale o psico-attitudinale, secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato con decreto ministeriale, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Il Ministro della difesa adotta provvedimenti di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni, dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non fatte valere in tempo utile, di fatto pero' riconducibili alle norme previste dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Art. 101 Dispensa per gli stranieri che acquistano la cittadinanza italiana

1. Gli stranieri che acquistano la cittadinanza italiana sono dispensati dal compiere la ferma di leva, salvo obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe, quando per compierla, dovrebbero iniziare il servizio dopo il compimento del trentesimo anno di eta'.

Sezione III. Militari residenti all'estero

Art. 102 Dispensa dal presentarsi alle armi per i militari residenti all'estero

1. I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva ai sensi dell'art. 56 e i militari residenti all'estero espatriati dopo il loro arruolamento e prima del compimento della ferma di leva sono, in tempo di pace, dispensati dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero.

2. In caso di mobilitazione, i militari di cui al comma precedente sono obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni che verranno stabilite in relazione alla possibilita' che essi avranno di rimpatriare in tempo utile.

Art. 103 Rimpatrio definitivo di militari residenti all'estero

1. Coloro che, dispensati dal presentarsi alle armi perche' nati o residenti all'estero o espatriati anteriormente al diciassettesimo anno di eta', ovvero con le modalita' di cui agli articoli 17 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, rimpatriano prima del compimento del ventiseiesimo anno di eta', sono obbligati a presentarsi alle armi, con il primo contingente o scaglione che sia chiamato, per compiere la ferma di leva, a meno che, avendo acquisito per nascita la cittadinanza di uno Stato estero, provino di aver prestato nelle Forze armate di detto Stato un periodo effettivo di servizio alle armi, non inferiore a sei mesi, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con altri Stati.

2. Coloro che rimpatriano dopo il raggiungimento dell'eta' indicata nel comma precedente sono dispensati definitivamente dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe.

Art. 104 Temporaneo rimpatrio dei militari dispensati perche' residenti all'estero

1. Gli italiani nati all'estero o espatriati nei termini e nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) dell'art. 17 e dall'art. 20, non perdono il diritto ad ottenere l'arruolamento con dispensa dal presentarsi alle armi ai sensi dell'art. 102 o il diritto alla dispensa ottenuta se gia' arruolati, qualora si rechino del territorio della Repubblica:

  1. a) per compiere un regolare corso di studi, di qualsiasi natura e durata;

  2. b) per giustificati motivi, per un periodo non eccedente, rispettivamente, i dodici mesi per i provenienti dai Paesi europei o dal bacino mediterraneo, i ventiquattro mesi per i provenienti dagli altri Paesi.

2. Chi non torni all'estero al termine degli studi per i quali e' rimpatriato, o prima della scadenza dei termini di cui alla predetta lettera b), perde i benefici che gli spettavano per la sua qualita' di residente all'estero, salvo la possibilita' di riacquistarli, qualora un nuovo espatrio si verifichi nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) del precedente art. 17.

Sezione IV. Riduzioni di servizio per militari alle armi

Art. 105 Congedo anticipato a domanda

1. Il Ministro per la difesa ha facolta' di anticipare l'invio in congedo illimitato dei militari in servizio alle armi che, per sopravvenute modificazioni nelle situazioni di famiglia non determinate dalla volonta' degli interessati, vengano a trovarsi in una delle condizioni previste dal n. 1) al n. 8) dell'articolo 22, oppure determinate ai sensi dell'ultimo comma del predetto articolo sempre che detta condizione sia stata inserita nel manifesto di chiamata alla leva della classe la cui leva e' in corso al momento della domanda.

2. L'ammissione all'eventuale congedo anticipato e' pronunciata dai consigli di leva.

Art. 106 Congedo anticipato di autorita'

1. Il Ministro per la difesa ha facolta' di anticipare l'invio in congedo illimitato, con provvedimento di carattere generale, dei militari alle armi quando, per diminuite esigenze, la forza alle armi risulti esuberante.

2. Il congedamento puo' essere totale o parziale e, ove sia parziale, puo' essere disposto per contingenti o scaglioni di classe, oppure per Armi, Corpi, servizi, specialita', categorie e specializzazioni.

Art. 107 Riduzione di servizio agli ufficiali ed agli aspiranti in servizio di leva

1. Il Ministro per la difesa puo', in relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, concedere una riduzione del servizio alle armi agli ufficiali ed agli aspiranti del servizio permanente o di complemento, con obblighi di leva.

Art. 108 Riduzione di servizio ai militari giu' allievi delle Accademie militari

1. E' in facolta' del Ministro per la difesa di accordare una riduzione del servizio alle armi ai militari con obblighi di leva gia' allievi delle Accademie militari.

Capo X. Disposizioni speciali in materia ecclesiastica

Art. 109 Disposizioni speciali in materia ecclesiastica

1. I militari che si trovino come allievi interni in Istituti cattolici della Repubblica per compiere gli studi preparatori per le missioni possono ottenere ii ritardo della prestazione del servizio alle armi, in tempo di pace fino al ventiseiesimo anno di eta'.

2. I militari che si trovino come allievi interni in Istituti cattolici all'estero per compiere gli studi preparatori per le missioni o che, compiuti gli studi preparatori per le missioni in Istituti cattolici all'estero o nella Repubblica, si rechino o si trovino all'estero, in qualita' di missionari cattolici, in quelle localita' e sotto quelle condizioni che saranno prescritte dal Ministero degli affari esteri, sono ammessi a fruire delle facilitazioni previste dalla Sezione III del capo IX per gli iscritti residenti all'estero.

3. Uguali facilitazioni sono concesse ai militari che siano chierici ordinati in saeris o religiosi con voti, i quali si rechino o si trovino nelle localita' predette per compiere gli studi preparatori per le missioni, qualora non preferiscano chiedere l'esenzione dal servizio militare (salvo il caso di mobilitazione generale) a norma dell'art. 3 del Concordato con la Santa Sede, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810.

4. Fuori dei casi previsti nei commi precedenti, il soddisfacimento dell'obbligo del servizio alle armi, la concessione in tempo di pace del ritardo della presentazione alle armi o l'eventuale esonero dal servizio in caso di richiami per mobilitazione sana regolati, in materia ecclesiastica, da speciali disposizioni.

Capo XI. Volontarie prestazioni di servizio alle armi e ferme volontarie

Art. 110 Trattenimenti e riassunzioni in servizio

1. I militari i quali abbiano compiuto la ferma di leva possono, a domanda, essere trattenuti o riassunti in servizio a tempo determinato o indeterminato, sempre che siano riconosciuti utili al servizio, secondo le disposizioni vigenti per ciascuna Forza armata.