Ordinamento della professione di giornalista
Testo in vigore al
Art. 24 Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia
1. Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli dell'Ordine.
2. Egli puo', con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto alla elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza, degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.
3. Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo tra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.
Art. 25 Ineleggibilita'
1. Non sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 9 e 19 i pubblicisti iscritti anche ad altri albi professionali o che siano funzionari dello Stato.
Titolo II. Dell'albo professionale
Capo I. Dell'iscrizione negli elenchi
Art. 26 Albo: istituzione
1. Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale e' istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio.
2. L'albo e' ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altro dei pubblicisti.
3. I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.
Art. 27 Albo: contenuto
1. L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonche' la data di iscrizione e il titolo in base al quale e' avvenuta. L'albo e' compilato secondo l'ordine di anzianita' di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.
2. L'anzianita' e' determinata dalla data di iscrizione nell'albo.
3. A ciascun iscritto nell'albo e' rilasciata la tessera.
Art. 28 Elenchi speciali
1. All'albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalita' straniera, e di coloro che, pur non esercitando l'attivita' di giornalista, assumano la qualifica di direttori responsabili di periodici o rivista a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici.
2. Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato, il Consiglio nazionale dell'Ordine.
Art. 29 Iscrizione nell'elenco dei professionisti
1. Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'eta' non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 31, e l'esito favorevole della prova di idoneita' professionale di cui all'art. 32.
2. La iscrizione e' deliberata dal componente Consiglio regionale o interregionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine, inutilmente il richiedente puo' ricorrere entro 30 giorni al Consiglio nazionale che decide sulla domanda di iscrizione.
Art. 30 Rigetto della domanda
1. Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo o al registro dei praticanti dev'essere motivato, e dev'essere notificato all'interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla deliberazione.
Art. 31 Modalita' di iscrizione nell'elenco dei professionisti
1. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di residenza;
3) dichiarazione di cui all'articolo 34;
4) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli albi professionali.
2. Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali del richiedente si provvede d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine.
3. Non possono essere iscritti nell'albo coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata della interdizione, salvo che, sia intervenuta riabilitazione.
4. Nei caso di condanna, che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se questa e' cessata, il Consiglio dell'Ordine puo' concedere la iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole della iscrizione.
Art. 32 Prova di idoneita' professionale
1. L'accertamento dell'idoneita' professionale, di cui al precedente articolo 29, consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo.
2. L'esame dovra' sostenersi in Roma, innanzi ad una Commissione composta di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale dell'Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10 anni. Gli altri 2 membri saranno nominati dal presidente della Corte d'appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; questo ultimo assumera' le funzioni di presidente della Commissione di esame.
3. Le modalita' di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali, saranno determinate dal regolamento.
Art. 33 Registro dei praticanti
1. Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di eta'.
2. La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 31. Deve essere altresi' corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui all'articolo 34.
3. Si applica il disposto del comma secondo dell'articolo 31.
4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti e' necessario altresi' avere superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione.
5. Tale esame dovra' svolgersi di fronte ad una Commissione, composta da 5 membri di cui 4 da nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti tra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumera' le funzioni di presidente della Commissione, sara' scelto fra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale o interregionale.
6. Le modalita' di svolgimento dell'esame saranno determinate dal regolamento.
7. Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore.
Art. 34 Pratica giornalistica
1. La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.
2. Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull'attivita' giornalistica svolta, per i fini di cui al comma primo n. 3) del precedente articolo 31.
3. Il praticante non puo' rimanere iscritto per piu' di tre anni nel registro.
Art. 35 Modalita' d'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti
1. Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti la domanda dev'essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri 1) 2) e 4) del primo comma dell'articolo 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovano l'attivita' pubblicistica regolarmente retribuita dai almeno due anni.
2. Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.
Art. 36 Giornalisti stranieri
1. I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28, se abbiano compiuto i 21 anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocita'. Tale condizione non e' richiesta nei confronti del giornalista straniero, che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico.
2. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articola 31 oltre che da una attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente e' cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocita'.
3. Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.
Capo II. Dei trasferimenti e della cancellazione dall'albo
Art. 37 Trasferimenti
1. Nessuno puo' essere iscritto contemporaneamente in piu' di un albo.
2. In caso di cambiamento di residenza, il giornalista deve chiedere il trasferimento nell'albo del luogo della nuova residenza; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell'Ordine procede di ufficio alla cancellazione dall'albo del giornalista che si e' trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione e' compreso il luogo della nuova residenza, che provvedera' ad iscrivere il giornalista nel proprio albo.
Art. 38 Cancellazione dall'albo
1. Il Consiglio dell'Ordine delibera di ufficio la cancellazione dall'albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana.
2. In questo secondo caso, tuttavia, il giornalista e' iscritto nell'elenco speciale per gli stranieri, qualora concorrano le condizioni previste dall'articolo 36, e ne faccia domanda.
Art. 39 Condanna penale
1. Debbono essere cancellati dall'albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
2. Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto e' sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine.
3. Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell'Ordine inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 48.
Art. 40 Cessazione dell'attivita' professionale
1. Il giornalista e' cancellato dall'elenco dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell'esclusivita' professionale.
2. In tal caso il professionista puo' essere trasferito nell'elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 35, e ne faccia domanda.
Art. 41 Inattivita'
1. E' disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattivita' professionale. Tale termine e' elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione.
2. Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di inattivita' dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche; o allo espletamento degli obblighi militari.
3. Non si fa luogo alla cancellazione per inattivita' professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento d'altra attivita' continuativa e lucrativa.
Art. 42 Reiscrizione
1. Il giornalista cancellato dall'albo puo', a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.
2. Se la cancellazione e' avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell'articolo 39, primo comma, la domanda di nuova iscrizione puo' essere proposta quando si e' ottenuta la riabilitazione.
Art. 43 Notificazione delle deliberazioni del Consiglio
1. Le deliberazioni del Consiglio regionale o interregionale di cancellazione dall'albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo precedente, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'articolo 30.
Art. 44 Comunicazioni
1. Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la Cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il Consiglio, presso la Segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine e presso il Ministero di grazia e giustizia.
2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovra' essere data comunicazione entro due mesi al Ministro di grazia e giustizia, alla Cancelleria della Corte d'appello, al procuratore generale della stessa Corte d'appello ed al Consiglio nazionale.