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Sez. 2 - , Sentenza n. 27624 del 21/11/2017 (Rv. 646070 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITÀ (CHIAMATA ALL'EREDITÀ) - PATTI SUCCESSORI E DONAZIONI "MORTIS CAUSA" (DIVIETO) | Disciplina prevista dall'art. 458 c.c. - Patto successorio - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646070-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITÀ (CHIAMATA ALL'EREDITÀ) - PATTI SUCCESSORI E DONAZIONI "MORTIS CAUSA" (DIVIETO)

Configurano un patto successorio - nullo ex art. 458 c.c. - sia le convenzioni aventi ad oggetto una vera e propria istituzione di erede rivestita della forma contrattuale, sia quelle aventi per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta, tali da far sorgere un "vinculum iuris", di cui la successiva disposizione testamentaria rappresenti l'adempimento. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato un patto successorio nella convenzione con cui due coniugi avevano disposto dei propri beni, per il tempo successivo alla propria morte, in favore dei rispettivi figli, contestualmente prevedendo l'immodificabilità di tale accordo, se non in virtù di consenso scritto di entrambi essi disponenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)