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Norme per la elezione del Senato della Repubblica

Testo in vigore al

Art. 7

1. La Corte d'appello o il Tribunale del capoluogo della Regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonche', di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Titolo III. Dell candidature, dei delegati, dei rappresentanti dei candidati e dei rappresentanti di gruppi di candidati

Art. 9

1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi e fatta per gruppi ai quali i candidati, aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati anche se relative alla stessa persona non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione.

2. Nessun candidato puo' accettare la candidatura in piu' di una regione e per piu' di tre collegi. La candidatura della stessa persona in piu' di una regione importa nullita' della elezione. Se il candidato ha accettato la candidatura in piu' di tre collegi saranno eliminate quelle che siano state indicate per ultimo.

3. Per il Molise le candidature non possono essere inferiori a due e i candidati non possono presentarsi in piu' di due collegi.

4. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato, e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.

5. E' consentita la presentazione, nell'ambito della stessa regione, di piu' gruppi aventi lo stesso contrassegno sempre che i candidati di ciascun gruppo vengano presentati in collegi diversi.

6. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere la indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

7. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da non meno di 350 e non piu' di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della regione. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici di cui al primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

8. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre regioni.

9. I gruppi di candidati devono essere presentati per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale.

10. La presentazione del gruppo di candidature va fatta, nel caso di pluralita' di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 10

1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte.

2. I delegati di ciascun gruppo di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.

3. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei gruppi di candidati ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni formali e deliberare in merito.

4. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione dei gruppi di candidati sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei gruppi.

5. Contro le decisioni di eliminazione dei gruppi di candidati o delle candidature, i delegati di cui al precedente comma possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

6. Per le modalita' ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonche' per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'articolo 23 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 13

1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

  1. 1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di gruppo di cui al sesto comma dell'articolo 9, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al numero 4) secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

  2. 2) assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione dei rispettivi gruppi;

  3. 3) comunica ai delegati dei gruppi le definitive decisioni adottate;

  4. 4) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale: a) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno antecedente quello della votazione; b) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalita' dei candidati ed i relativi contrassegni.

2. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui al n. 2).

3. Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno la caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B e C, allegate alla presente legge e riproducono le generalita' dei candidati ed i contrassegni, secondo l'ordine di cui al numero 1).

4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

Art. 14

1. La designazione dei rappresentanti dei gruppi di candidati presso gli uffici elettorali regionali e dei rappresentanti dei candidati presso l'ufficio elettorale circoscrizionale e le singole sezioni e' effettuata dai delegati di gruppo dei candidati con le modalita' e nei termini previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione; i rappresentanti dei candidati presso i seggi e presso l'ufficio elettorale circoscrizionale devono essere iscritti nelle liste elettorali del collegio.

Titolo IV. Della votazione

Art. 15

1. All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di eta'.

2. Gli elettori, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, e gli appartenenti alle forze armate e a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, sono ammessi a votare nella sezione, presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per cause di servizio.

Art. 16

1. Il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto.

2. Il voto e' valido anche se espresso in piu' di uno dei modi predetti.

Titolo V. Delle operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale

Art. 17

1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

  1. 1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

  2. 2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, in conformita' dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 65 per cento dei votanti.

3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e da' immediata notizia alla segreteria del Senato, nonche' alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perche', a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

4. L'Ufficio elettorale circoscrizionale da immediata notizia della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale.

Art. 18

1. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari e' inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta la proclamazione del candidato e, nel caso contrario, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale regionale.

2. Il secondo esemplare e' depositato nella cancelleria del Tribunale, dove ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facolta' di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

Titolo VI. Delle operazioni dell'ufficio elettorale regionale

Art. 19

1. L'Ufficio elettorale regionale, costituito presso la Corte di appello od il Tribunale a termini dell'art. 7, appena in possesso dei verbali o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del cancelliere ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

  1. 1) determina la cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati;

  2. 2) determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

2. La cifra elettorale di ogni gruppo di candidati e' data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso, presentatisi nei collegi peri quali non e' avvenuta la proclamazione a termini dell'art. 17.

3. La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel Collegio. Nel caso di candidature presentate in piu' di uno dei Collegi suddetti, si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale relativa riportata dal candidato.

4. L'assegnazione dei numero dei seggi da coprire si fa nel modo seguente: si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro... sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere; e quindi si scelgono tra i quozienti, cosi' ottenuti, i piu' alti in numero eguale a quello dei senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi saranno assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria.

5. A parita' di quoziente il posto e' attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale.

6. Se a un gruppo spettano piu' posti di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

7. L'Ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra relativa individuale. In caso di parita' di tale cifra, e' graduato prima il piu' anziano di eta'. Della proclamazione l'ufficio da' notizia alla segreteria del Senato e alle prefetture della Regione, perche', a mezzo del sindaci, ne rendano edotti gli elettori e rilascia attestazione ai senatori proclamati.

8. Se soltanto in un collegio non abbia avuto luogo la proclamazione a termini dell'articolo 17, il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato che in detto collegio ha avuto il maggior n numero di voti validi, e, in caso di parita' di ivoti validi, il piu' anziano di eta'.

Art. 20

1. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare e' inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; l'altro e' depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale regionale, con facolta' agli elettori della Regione di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

Art. 21

1. I posti di senatore, che rimangono vacanti per causae anteriori o sopravvenienti alla elezione, sono attribuiti ai candidati che nel medesimo gruppo hanno ottenuto la maggiore cifra relativa individuale.

2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 FEBBRAIO 1958, N. 64.

Titolo VII. Disposizioni speciali per il collegio della "valle d'aosta"

Art. 22

1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

  1. 1) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 100 e non piu' di 200 elettori del collegio;

  2. 2) la dichiarazione di candidatura e' depositata, insieme con il contrassegno, dalle ore otto del 35° giorno alle ore venti del 32° giorno antecedenti quello della votazione, presso la cancelleria del Tribunale di Aosta.

Art. 23

1. I Tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale circoscrizionale ai sensi dell'art. 6, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.

2. E' proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

3. In caso di parita' di voti, e' eletto il candidato piu' anziano di eta'.

Titolo VIII. Disposizioni transitorie e pinali

Art. 24

1. Il decreto di convocazione dei comizi per la elezione dei senatori deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione.

Art. 25

1. Per l'adempimento del dovere del voto e per tutto cio' che non e' disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

2. Per i senatori di diritto i casi di ineleggibilita' per pubblico ufficio, previsti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 6 del testo unico predetto, sono considerati casi di incompatibilita'.

3. I detti senatori, precedentemente alla prima riunione del Senato, devono dimettersi dall'altro ufficio ricoperto.

Art. 26

1. Nel caso di coincidenza delle elezioni della Camera dei deputati con quelle del Senato, esse sono indette per il medesimo giorno.

2. Lo svolgimento delle operazioni elettorali e' regolato dalle disposizioni seguenti.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 1976, N. 136.

4. L'elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che e' stata riconosciuta la sua identita' personale, ritira dal presidente del seggio le due schede, che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente il quale le pone nelle rispettive urne.

5. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare.

6. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusra ed alla custodia della sala a termini dell'articolo 64 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

7. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore quattordici; gli elettori che a tale ora al trovano ancora nella sala sono ammessi a votare.

8. Le operazioni, di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, devono essere effettuate immediatamente dopo la chiusura della votazione.

9. Il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, con precedenza di quelle relative all'elezione del Senato. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le oro diciotto del secondo giorno successivo a quello di inizio della votazione se non sono compiute entro tale ora, si applicano le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

10. I verbali delle operazioni per l'elezione del Senato devono essere compilati distintamente da quelli per l'elezione della Camera dei deputati e redatti in duplice esemplare.

11. Se non e' possibile l'immediato recapito i plichi contenenti i verbali e i documenti allegati devono rimanere nella sala della votazione che viene chiusa e custodita secondo le prescrizioni di cui all'articolo 64 sopra richiamato, per essere recapitati, con ogni urgenza, a cura del presidente, al mattino.

Art. 27

1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, la Commissione elettorale comunale, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzeta Ufficiale, del decreto di convocazione dei comizi, oppone sull'esemplare della lista di sezione, depositato presso il Comune, apposita annotazione, mediante stampigliatura, a fianco dei nominativi degli elettori che possono votare soltanto per l'elezione della Camera dei deputati. L'elenco di detti nominativi e' trasmesso, a cura, del sindaco, immediatamente alla Commissione elettorale mandamentale, che provvede ad apporre analoga annotazione stampigliata sull'esemplare della lista destinato all'ufficio elettorale di sezione,