Sulla istituzione dei Collegi di probi-viri
Testo in vigore al
UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Nei luoghi, nei quali esistono fabbriche o imprese industriali, possono istituirsi, riguardo a una determinata specie d'industria o a gruppi d'industrie affini, Collegi di probi-viri per la conciliazione delle controversie, che per l'esercizio delle stesse industrie sorgano fra gl'intraprenditori e gli operai o apprendisti, o anche fra operai in dipendenza dei rapporti di operaio o apprendista.
2. Spetta altresi' ai Collegi stessi il definire in via giudiziaria e nei limiti stabiliti con l'art. 9 di questa, legge le controversie determinate nella prima parte del presente articolo.
Art. 2
1. Ciascun Collegio e' istituito per decreto Reale sulla proposta dei Ministri di Grazia e Giustizia e di Agricoltura Industria e Commercio, sentito l'avviso delle Camere di commercio, delle Societa' operaie legalmente riconosciute e dei Consigli municipali dei comuni che vengono compresi nella circoscrizione del Collegio stesso.
2. L'avviso di questi Corpi dovra' essere dato entro il termine di un mese dalla pubblicazione del relativo invito che sara' fatta per cura del Ministero di Agricoltura e Commercio nel Bollettino della Prefettura locale.
3. Il decreto determina l'industria o le industrie per le quali si istituisce il Collegio, la sua sede, la sua circoscrizione ed il numero dei componenti.
Art. 3
1. Il Collegio si compone di un presidente e di non meno di dieci e non piu' di venti membri. Dove le liste comprendono piu' di 500 elettori inscritti, puo' essere nominato un presidente supplente.
2. Il presidente, ed occorrendo il presidente supplente, sono nominati per decreto Reale sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Essi possono essere scelti fra i funzionari dell'ordine giudiziario e fra coloro che, a norma delle leggi, possono essere nominati conciliatori, purche' non siano compresi nelle liste di cui all'art. 14.
3. I membri del Collegio sono scelti in separate adunanze per una meta' dagli industriali e per una meta' dagli operai fra gli eleggibili appartenenti alla rispettiva classe,
Art. 4
1. In ciascun Collegio si costituiscono un ufficio di conciliazione ed una Giuria.
2. L'ufficio di conciliazione si compone di almeno due membri l'uno industriale e l'altro operaio, presieduti dal presidente del Collegio o per turno da uno dei vice-presidenti, scelti uno fra gli industriali e uno fra gli operai nei modi fissati con l'art. 23.
3. La Giuria si compone del presidente, ed in sua mancanza o impedimento del presidente supplente, dove esiste, e di quattro membri, due industriali e due operai.
4. Le funzioni di cancelliere sono esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato dell'ufficio municipale, del luogo in cui ha sede il Collegio.
Art. 5
1. Nelle controversie piu' gravi, il presidente o il vice-presidente di turno hanno facolta' di chiamare nell'ufficio di conciliazione altri due o piu' membri del Collegio, mantenendo pero' sempre l'uguaglianza fra il numero degli industriali e quello degli operai.
Art. 6
1. Nel caso d'impedimento di taluno dei membri ordinari dell'ufficio di conciliazione o della Giuria, sono chiamati a funzionare come supplenti altri componenti il Collegio, nell'ordine indicato dal numero di voti riportati nella elezione e, a parita', dall'eta' maggiore.
Art. 7
1. La competenza del Collegio rispetto al luogo e' determinata dalla situazione della fabbrica, dello stabilimento o dell'impresa industriale, e, per gli operai che lavorano a domicilio, dal sito in cui il contratto di lavoro e' stato conchiuso.
Art. 8
1. L'ufficio di conciliazione puo' essere adito per componimento amichevole nelle controversie che concernano:
a) i salari pattuiti o da pattuirsi;
b) il prezzo del lavoro eseguito o in corso di esecuzione e il salario per le giornate di lavoro prestate;
c) le ore di lavoro convenute o da convenirsi;
d) l'osservanza dei patti speciali di lavorazione;
e) le imperfezioni del lavoro;
f) i compensi per i cambiamenti nella qualita' della materia prima o nei modi della lavorazione;
g) i guasti recati dall'operaio ad oggetti della fabbrica, o i danni da questo sofferti nella persona per fatto dell'industriale;
h) le indennita' per l'abbandono della fabbrica o per licenziamento prima che sia compiuto il lavoro o trascorso il termine pattuito;
i) lo scioglimento del contratto di lavoro e di tirocinio;
2. e in generale in tutte le controversie che riguardano convenzioni relative al contratto di lavoro o di tirocinio, fra industriali e capi operai o lavoranti, fra capi operai e operai o apprendisti, o che dipendano da trasgressioni disciplinari.
Art. 9
1. La Giuria e' competente a decidere le controversie di valore non eccedenti le lire duecento e che concernano:
a) i salari pattuiti;
b) le ore di lavoro convenute e tutti gli oggetti determinati con le lettere b, d, e, f, g, h, i, dell'articolo precedente.
2. La competenza per valore si desume dalla somma chiesta nella domanda compresi gli accessori, ancorche' costituita da piu' capi dipendenti da titoli diversi. Quando si tratti della prestazione di un fatto, il valore si desume dall'ammontare dell'indennita', che deve essere indicato nella domanda.
Art. 10
1. Nessuna delle controversie indicate nell'art. 8 puo' essere portata innanzi alla Giuria, o, se ecceda la competenza di questa, innanzi ai magistrati ordinari, senza previo sperimento di conciliazione innanzi all'ufficio di conciliazione.
2. Della conciliazione non riescita sara', a richiesta della parte interessata, fatto risultare con processo verbale, esprimente anche il parere dell'ufficio, analogamente a quanto e' prescritto dall'art. 402 del codice di procedura civile.
3. L'operaio che avra', da parte sua, aderito alla proposta conciliativa, e' ammesso di diritto al gratuito patrocinio per far valere giudizialmente le domande sulle quali abbia riportato parere favorevole.
Art. 11
1. Le decisioni date dalla Giuria ai termini dell'art. 9 non sono soggette ad appello, che per motivi di incompetenza o per eccesso di potere; nei quali casi la cognizione dell'appello spetta, secondo il valore della controversia, al pretore o al tribunale rispettivamente, secondo i casi, competenti per territorio.
2. L'appello deve essere proposto entro giorni dieci dalla notifica della sentenza della Giuria, se viene adito il pretore, e entro giorni 15 dalla notifica se viene adito il tribunale.
3. Il ricorso in Cassazione e' esente dal deposito e deve essere interposto, con o senza intervento d'avvocato, entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza, se e' contro sentenza di pretore, e entro 40 dalla notificazione, se contro sentenza di tribunale.
Art. 12
1. Per le controversie, che, ai sensi dell'articolo 9, eccedono la competenza della Giuria, questa potra', per volonta' delle parti, essere adita in qualita' di Collegio arbitrale.
Art. 13
1. Ogni Collegio ha l'obbligo di dare il proprio parere sulle questioni che il Governo potra' sottoporre al suo esame.
Art. 14
1. Per la elezione dei probi-viri si formano due liste di elettori, in una delle quali sono iscritti gli industriati, nell'altra i capi operai e gli operai delle industrie per le quali il Collegio e' istituito.
2. Sono iscritti nella lista degli industriali anche i direttori e gli amministratori di fabbriche o imprese industriali, che diano abitualmente lavoro a non meno di 50 operai.
3. Le liste elettorali sono compilate a cura della Giunta comunale. Se piu' sono i comuni compresi nella circoscrizione del Collegio, ciascuna Giunta compila la rispettiva lista.
4. La revisione delle liste si fa ogni anno nel mese di marzo, secondo le norme stabilite dal regolamento.
Art. 15
1. Nelle liste, tanto degl'industriali, quanto degli operai, sono comprese le donne.
2. Per i minorenni proprietari d'industrie che non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 9 del codice di commercio, vengono iscritti come elettori in loro vece coloro che li rappresentano nell'esercizio delle industrie stesse: per le Societa' anonime sono iscritti gli amministratori; per le Societa' in nome collettivo e per quelle in accomandita i soci responsabili; e per i Corpi morali, rispetto agli stabilimenti industriali tenuti per loro conto, gli amministratori e i direttori degli stabilimenti stessi, qualunque sia il numero degli operai che a questi appartengano.
3. Gli operai non possono essere inscritti nelle liste elettorali, se non esercitano l'arte da un anno e non risiedano nella circoscrizione del Collegio da sei mesi.
Art. 16
1. Le persone designate nei precedenti articoli sono elettori quando:
a) abbiano compiuto il 21° anno di eta';
b) siano cittadini dello Stato e godano dei diritti civili nel Regno.
2. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini di altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalita'.
Art. 17
1. Non sono elettori ne' eleggibili:
a) gli interdetti e gli inabilitati;
b) i condannati per oziosita', vagabondaggio o per mendicita' o per delitto di associazione per delinquere, incitamento all'odio tra le varie classi sociali, per delitti contro le liberta' politiche, per violazione di segreti professionali o industriali, per simulazione di reato, calunnia, falsita' in giudizio, per delitto contro la fede pubblica, per delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie e per ogni delitto commesso per avidita' di lucro, finche' non abbiano ottenuta la riabilitazione;
c) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale. Tale incapacita' cessa quando siano cessati gli effetti della ammonizione e della vigilanza;
d) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carita' e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti di pubblica beneficenza o delle Congregazioni di carita';
e) i commercianti falliti finche' duri lo stato di fallimento.
Art. 18
1. Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti, quando abbiano compiuta l'eta' di 25 anni, sappiano leggere e scrivere, esercitino da un anno almeno l'industria o l'arte che professano al momento dell'elezione, risiedano da un anno nella circoscrizione del Collegio e non si trovino in alcuno dei casi preveduti negli articoli 5 a 7 e 8, numeri 2, 3 e 4 della legge 8 giugno 1874 n. 1937, modificata con l'art. 32 del R. decreto 1° dicembre 1889 n. 6509.
Art. 19
1. Sono anche eleggibili, nella proporzione di un quarto dei membri della rispettiva classe, coloro che si siano ritirati dall'esercizio dell'industria o dell'arte, purche' riuniscano le altre condizioni di capacita' indicate nell'articolo precedente.
Art. 20
1. I comizi elettorali non possono occuparsi che delle elezioni per le quali sono convocati.