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Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna

Testo in vigore al

Art. 21

1. Il personale assunto dalla Regione e' iscritto agli istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Capo VI. Controllo di legittimita' sugli atti della Regione

Capo VII. Rappresentante del Governo

Art. 27

1. Il Rappresentante del Governo, previsto dall'art. 48 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, risiede in Cagliari.

2. Esso e' scelto tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al 4° ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 28

1. Al Rappresentante del Governo spetta il trattamento economico del grado 3°, 'alloggio di servizio, nonche' un'indennita' di carica e una indennita' di rappresentanza, la cui misura e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro.

2. La spesa per gli assegni spettanti al Rappresentante del Governo e per il funzionamento del relativo ufficio e' a carico del bilancio dello Stato.

Art. 29

1. Per il funzionamento del proprio ufficio il Rappresentante del Governo si avvale di personale comandato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato o di enti locali.

2. La composizione dell'ufficio ed il contingente del personale saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro.

3. Con decreto del Ministro competente possono essere temporaneamente distaccati presso l'ufficio del Rappresentante del Governo uno o piu' funzionari dipendenti dalle amministrazioni centrali, incaricati di collaborare con esso nello svolgimento di speciali compiti.

Art. 30

1. Ferma restando la competenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Ministro competente puo' essere delegato al Rappresentante del Governo l'esercizio di determinate attribuzioni delle amministrazioni centrali che non siano state delegate alla Regione, escluso tutto quanto attiene all'Amministrazione della giustizia e dell'istruzione superiore, alle amministrazioni militari, all'applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato, nonche' alla gestione del bilancio, alla vigilanza e alla disciplina del credito e alla tutela del risparmio.

2. Resta in ogni caso riservata alle rispettive amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti, la competenza circa le nomine, i licenziamenti, le promozioni, i trasferimenti e ogni altro provvedimento concernenti lo stato economico e giuridico del personale dello Stato e degli enti di diritto pubblico.

Art. 31

1. Il Presidente della Giunta regionale ed i Presidenti delle deputazioni provinciali forniscono le notizie e i chiarimenti relativi alle attivita' degli organi regionali e provinciali, nonche' copia delle deliberazioni adottate, che siano, richiesti dal Rappresentante del Governo.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato devono trasmettere periodicamente al Rappresentante del Governo un elenco delle deliberazioni adottate, salve le disposizioni contenute nei provvedimenti con cui le funzioni sono delegate.

Capo VIII. Finanze, demanio a patrimonio regionale

Art. 39

1. Per la consegna dei beni dello Stato che passano alla Regione, da effettuarsi con decorrenza dal 1 gennaio 1950, compresi i redditi che matureranno da tale data, le Intendenze di finanza di Cagliari, Nuoro e Sassari, ciascuna per il territorio di sua competenza, entro tre mesi dalla costituzione della Giunta regionale compileranno:

  1. a) un elenco dei beni immobili di demanio pubblico;

  2. b) un elenco dei beni immobili patrimoniali dello Stato.

2. Dagli elenchi saranno esclusi i beni del demanio marittimo nonche' le strade statali e relative pertinenze e i beni demaniali e patrimoniali connessi a servizi di competenza statale e a monopoli fiscali o in uso all'Amministrazione militare.

3. Gli elenchi stessi, convalidati dal Ministro per le finanze, saranno sottoposti, a cura, delle Intendenze, alla formalita' della trascrizione ipotecaria e costituiranno titolo per la voltura catastale, da effettuarsi dopo l'immissione in possesso degli immobili.

4. Pure in pendenza della formale esecuzione della voltura catastale, passeranno alla Regione con decorrenza dal 1 gennaio 1950 tutti gli oneri gravanti sui beni trasferiti alla Regione stessa, comprese le imposte e i tributi fondiari di qualsiasi natura.

5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 SETTEMBRE 2006, N. 267

Art. 40

1. L'Amministrazione regionale deve tenere l'inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, nonche' un elenco di tutti i titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio ed alla sua amministrazione.

Art. 41

1. Per la compilazione, le variazioni e la gestione del bilancio di previsione e per il rendiconto generale della Regione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sulla contabilita' generale dello Stato.