Sez. 3 - , Sentenza n. 47459 del 05/07/2018 Ud. (dep. 18/10/2018) Rv. 274865 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Emissione di fatture per operazioni inesistenti - Momento consumativo - Data della fattura - Individuazione - Fattispecie.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del reato, ha tenuto conto della data riportata sulla fattura, in assenza di altri elementi da cui desumere la data reale di emissione del documento).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)