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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 170 del 1980

Decisione
decisa il 1980-11-27, depositata il 1980-12-15
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:170
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16312

  • Previdenza e assistenza sociale
  • Invalidità, vecchiaia e superstiti
  • Esclusione della prosecuzione volontaria nei periodi durante i quali l'interessato, divenuto lavoratore autonomo, sia obbligatoriamente iscritto ad una gestione speciale
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 243/1976.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (riordinamento della prosecuzione volontaria della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi), promossi con le ordinanze emesse il 26 gennaio e il 21 aprile 1976 dai Pretori di Milano e di Modena nei procedimenti civili vertenti tra Cavallazzi Pierino e Zini Tonino e l'INPS, iscritte ai nn. 273 e 459 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 145 e 232 del 1976. Visti gli atti di costituzione di Cavallazzi Pierino, di Zini Tonino e dell'INPS; udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
punto 1
Considerato che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, nella parte in cui esclude che l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti possa essere volontariamente proseguita nei periodi in cui l'assicurato sia iscritto alle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi; che i giudizi predetti vanno riuniti, in quanto prospettano identiche questioni di legittimità costituzionale;
punto 2
Ritenuto che, per la detta parte, la norma impugnata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza di questa Corte n. 243 del 1976; che pertanto tale disposizione, in quanto escludeva la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria nei periodi predetti, ha cessato di avere efficacia e non può più ricevere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sopra ricordata (artt. 136 Cost., e 30, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della citata legge n. 87 del 1953 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 sollevate con le ordinanze in epigrafe dai Pretori di Milano e di Modena. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze