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Sez. 5, Sentenza n. 8503 del 09/04/2010 (Rv. 612393 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili - Base imponibile - Determinazione - Valore della rendita risultante da conciliazione giudiziale - Applicabilità anche per le annualità precedenti la conciliazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2010-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612393-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), la rendita determinata a seguito di conciliazione giudiziale, intervenuta nell'ambito del procedimento relativo all'impugnazione dell'atto attributivo della stessa, sostituisce quella originariamente individuata, fin dal momento dell'intervenuto classamento ed in base ad essa va determinata l'ICI, anche con riferimento alle annualità di imposta precedenti la conciliazione medesima.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)