Sez. 6, Sentenza n. 1403 del 06/10/1982 Ud. (dep. 16/02/1983) Rv. 157471 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - SCARCERAZIONE - DICHIARAZIONE DI DOMICILIO - REVOCA DELLA PRECEDENTE ELEZIONE DI DOMICILIO - ESCLUSIONE - REVOCA ESPRESSA - NECESSITÀ.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - SCARCERAZIONE - DICHIARAZIONE DI DOMICILIO - REVOCA DELLA PRECEDENTE ELEZIONE DI DOMICILIO - ESCLUSIONE - REVOCA ESPRESSA - NECESSITÀ.*
L'indicazione del domicilio reale in un atto formale non importa revoca esplicita o implicita del domicilio eletto: la dichiarazione di domicilio fatta dopo la scarcerazione non vale, perciò, come revoca della precedente elezione, non potendo la revoca di elezione di domicilio che essere espressa. (Conf mass n 152486 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)