Approvazione del nuovo regolamento per l'Amministrazione e l'erogazione del "Fondo di previdenza a favore del personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette"
Testo in vigore al
Regolamento amministrazione e erogazione del Fondo di previdenza
Regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.
Art. 1
1. Il Fondo di previdenza, Istituito con il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, ed eretto in ente morale con il regio decreto 28 novembre 1940, n. 1768, integrato successivamente con l'art. 1 della legge 26 gennaio 1942, n. 37, ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane e imposte indirette.
2. Sono iscritti al Fondo di previdenza il personale dei ruoli periferici delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e Imposte indirette, quello dei rispettivi ruoli aggiunti e gli operai permanenti del Magazzino centrale del materiale delle Imposte di fabbricazione.
Art. 2
1. Il patrimonio del Fondo e' costituito:
a) dalle quote del proventi contravvenzionali ad esso assegnate dalle disposizioni vigenti;
b) dalle quote del compensi per i servizi, a, carico dei privati, compiuti dal personale, assegnate al Fondo dalle disposizioni vigenti;
c) da un quinto degli interessi annualmente liquidati sulle somme depositate dai privati negli appositi conti correnti postali aperti dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione per la esecuzione dei servizi a carico dei privati stessi;
d) dalle quote della tassa per analisi d'urgenza eseguite dai Laboratori chimici assegnate al Fondo dalle disposizioni vigenti;
e) dagli interessi del depositi e dagli utili degli investimenti compiuti nel modi previsti dall'art. 19;
f) da oblazioni volontarie e altri proventi eventuali.
Art. 3
1. Il Fondo di previdenza provvede:
a) a corrispondere una indennita' agli iscritti nel momento in cui cessino dal servizio per collocamento a riposo, passaggio id altro impiego dello Stato o per qualsiasi altra causa che non sia la destituzione dall'impiego o la risoluzione del rapporto d'impiego con la perdita al diritto al trattamento di quiescenza, o ai loro superstiti se gli iscritti sono deceduti durante il servizio.
Tale indennita' e' stabilita nella misura indicata nell'art. 12 del presente regolamento.
Nei casi di cessazione dal servizio per destituzione o per licenziamento senza diritto al trattamento di quiescenza e' in facolta' del Consiglio di amministrazione del fondo di previdenza di corrispondere alla moglie o ai figli dell'iscritto destituito o licenziato, secondo l'ordine di preferenza indicato nel successivo art. 13 una sovvenzione che non superi, comunque, l'ammontare dell'indennita' che sarebbe spettata all'iscritto stesso qualora la cessazione dal servizio fosse avvenuta per altra causa;b) a corrispondere le sovvenzioni, i contributi e le altre erogazioni di cui all'art. 15.
Art. 4
1. Per provvedere alle finalita' indicate nel presente regolamento, le entrate annuali del Fondo da erogare sono ripartite come segue:
a) il 72% e' destinato alla corresponsione delle indennita' e delle sovvenzioni di cui alla lettera a) del precedente art. 3;
b) il 18% e' destinato alla corresponsione delle sovvenzioni, dei contributi e delle altre erogazioni di cui all'art. 15;
c) il 5% e' destinato alla copertura delle spese di amministrazione, segreteria e similari, nonche' delle spese dei servizi di riscossione e pagamento, nonche' di ogni altra spesa di funzionamento, anche occasionale;
d) il 5% e' destinato a costituire un fondo di riserva per garantire, anche oltre il limite posto dalla lettera a) del presente articolo, la corresponsione delle indennita' di cui alla lettera a) dell'art. 3.
Art. 5
1. Il Fondo di previdenza e' amministrato da un Consiglio nominato dal Ministro per le finanze e costituito come segue: Presidente: Il direttore generale delle Dogane e delle imposte indirette; Membri: Un ispettore generale amministrativo addetto alla direzione generale delle Dogane e delle imposte indirette, vice presidente; Il direttore della divisione del personale del ruoli delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e, in mancanza, il funzionario che lo sostituisce; Sei rappresentanti del personale dei ruoli provinciali da scegliere fra quelli residenti in Roma aventi almeno 5 anni di effettivo servizio nel ruoli del personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette e precisamente:
a) Un rappresentante della carriera direttiva delle Imposte di fabbricazione;
b) Un rappresentante della carriera direttiva dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette;
c) Un rappresentante della carriera di concetto delle Imposte di fabbricazione;
d) Un rappresentante della carriera esecutiva delle Imposte di fabbricazione;
e) Un rappresentante delle carriere esecutive dei Laboratori delle dogane e imposte indirette;
f) Un rappresentante da scegliere a turno fra il personale delle carriere ausiliarie degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette e quello della categoria degli operai permanenti del Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione.
Tali rappresentanti saranno eletti direttamente dagli iscritti al Fondo secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro per le finanze. I sei rappresentanti predetti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Avra' funzioni di segretario un funzionario amministrativo della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette con qualifica non superiore a quella di direttore di sezione e non inferiore a quella di consigliere di la classe. Il segretario potra' essere coadiuvato, secondo le direttive del Consiglio, da apposito personale di segreteria.
Art. 6
1. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno cinque dei suoi componenti tra i quali il presidente o il vice presidente, il direttore della Divisione del personale, o chi lo sostituisce e almeno tre dei sei rappresentanti del personale provinciale.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; nel caso di parita' prevale il voto del presidente.
Art. 7
1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni mese e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri.
2. Esso e' chiamato:
1) a deliberare sulla liquidazione delle indennita' di cui all'art. 3 lettera a);
2) a deliberare sulla concessione delle sovvenzioni dei contributi e delle altre erogazioni di cui all'art. 15;
3) a deliberare in ordine all'accettazione di oblazioni volontarie e all'introito di proventi eventuali;
4) ad autorizzare le spese ordinarie di gestione e le altre di cui alla lettera c) dell'art. 4;
5) a provvedere, in generale, su tutto quanto riflette il funzionamento del Fondo e lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili;
6) ad approvare i rendiconti della gestione.
3. La liquidazione delle spese di cui al punto 4) del presente articolo sara' effettuata, di regola, alla fine di ciascun semestre dell'esercizio di gestione.
Art. 8
1. Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione il segretario deve redigere il processo verbale, da sottoporre alla approvazione del Consiglio medesimo, nell'adunanza immediatamente successiva.
2. Detto verbale dovra', in ordine cronologico, essere riportato integralmente nel registro dei verbali, e sottoscritto dal presidente del Consiglio di amministrazione e dal segretario.
Art. 9
1. La revisione della gestione del Fondo e' demandata ad un Collegio di revisori nominato dal Ministro per le finanze e composto di un direttore di divisione del Ministero delle finanze addetto alla direzione generale delle Dogane e imposte indirette che lo presiede e di due impiegati dei ruoli provinciali dei Laboratori chimici e delle Imposte si fabbricazione scelti fra quelli residenti in Roma, eletti con le modalita' indicate nell'art. 5 per la designazione dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione.
2. I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
3. I revisori sono tenuti a presentare alla fine di ogni esercizio
finanziario la relazione sull'andamento della gestione, che deve essere allegata al rendiconto del Fondo.
4. Il presidente del Collegio dei revisori, ovvero uno dei componenti dei Collegio stesso, deve intervenire, senza voto deliberativo, in tutte le sedute del Consiglio di amministrazione.
Art. 10
1. Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del Fondo.
2. Nei casi di particolare urgenza, il presidente, sentiti due membri del Consiglio di amministrazione di cui uno appartenente al ruolo provinciale delle Imposte di fabbricazione o a quello dei Laboratori chimici, provvede:
1) alla liquidazione di un acconto, fino al limite massimo della meta', della somma presuntivamente dovuta dal Fondo per le indennita' di cui all'art. 3, lettera a);
2) all'attribuzione di una somma a titolo di anticipazione per le sovvenzioni di cui all'art. 3, lettera b);
3) all'attribuzione delle speciali sovvenzioni per spese funerarie nella misura e con le modalita' di cui al punto 3) dell'art. 15.
3. Il Consiglio, alla prima adunanza, previa relazione del presidente, e' chiamato a ratificare i detti provvedimenti.
Art. 11
1. Il diritto alla indennita' si acquista solo quando l'iscritto abbia prestato, nei ruoli del personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici, due anni di servizio utile agli effetti della pensione.
2. Agli effetti della misura dell'indennita' si tiene conto soltanto degli anni di servizio prestati nell'Amministrazione provinciale delle imposte di fabbricazione e del Laboratori chimici.
3. Se l'iscritto al Fondo sia deceduto per causa di servizio, debitamente accertata, prima dei raggiungimento dell'anzianita' di servizio di cui al primo comma, e' dovuta ugualmente ai superstiti una indennita' nella misura spettante agli iscritti che abbiano compiuto il minimo di due anni di servizio.
4. Le disposizioni del secondo comma, giusta quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 225, non si applicano al personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici che risulti iscritto al Fondo anteriormente al 5 maggio 1959 (data di entrata in vigore del suddetto decreto).
Art. 12
1. Salvo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente art. 11, l'indennita' di cui all'art. 3, lettera a), e' determinata in relazione al numero degli anni di servizio, utili a pensione, reso nei ruoli del personale delle Imposte di fabbricazione e del Laboratori chimici e degli anni eventualmente prestati oltre il limite massimo del servizio pensionabile.
2. Nel computo della durata di servizio, la frazione di anno superiore a sei mesi e' considerata come anno intero.
3. La misura dell'indennita' spettante all'iscritto, per ogni anno di servizio e secondo la categoria di appartenenza nel momento della liquidazione, si ottiene moltiplicando il coefficiente di seguito indicato per l'ammontare delle entrate, di cui al punto a) dell'art. 4, verificatesi nell'anno anteriore a quello della definitiva cessazione dal servizio dell'iscritto:
a) personale dei ruoli ordinari e del ruoli aggiunti della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva, 0,0007372;
b) personale del ruolo ordinario e dei ruolo aggiunto della carriera ausiliaria e personale operaio permanente 0,0005526.
4. La indennita' di cui al precedente comma del presente articolo non puo' essere inferiore alla media delle indennita' calcolate, a parita' di condizioni, nel triennio precedente all'anno in cui e' avvenuta la cessazione dai servizio dell'iscritto; ove risulti inferiore, la differenza sara' prelevata dalla riserva di cui alla lettera d) dell'art. 4.
5. All'accertamento dell'anzianita' di servizio per la determinazione dell'indennita' provvede il Consiglio di amministrazione.
6. Agli iscritti al Fondo, che lascino definitivamente il servizio prima di aver acquisito diritto a pensione, esclusi i casi di passaggio ad altro impiego dello Stato, di decadenza, di dimissioni o di dispensa dal servizio per incapacita' o di persistente insufficiente rendimento, la misura della indennita' e' aumentata del 50%.
7. Al superstiti degli iscritti al Fondo, che abbiano acquisito il diritto all'indennita', deceduti in attivita' di servizio prima di aver compiuto 40 anni di servizio pensionabili, l'indennita' e' calcolata sulla base massima di 40 annualita', limitatamente, in ordine di preferenza, ai superstiti indicati nei punti da 1) a 6) del successivo art. 13.
Art. 13
1. In caso di morte dell'iscritto in attivita' di servizio la indennita' di cui all'art. 3, lettera a), e' corrisposta, in ordine di preferenza, al seguenti soggetti:
1) al coniuge superstite, a meno che questi non risulti da sentenza passata in giudicato legalmente separato per propria colpa.
Qualora l'iscritto deceduto abbia lasciato superstiti, oltre il coniuge, figli di precedenti matrimoni, e' riservata a questi, nell'ordine di preferenza di cui ai numeri 2), 3) e 4), una quota d'indennita' pari a un terzo o meta', secondo che esistano o meno figli di entrambi i coniugi;2) al figli legittimi, legittimati o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro, in parti uguali;
3) alle figlie legittime, legittimate o adottive maggiorenni gia' conviventi e a carico dell'iscritto deceduto, in parti uguali;
4) al figli legittimi, legittimati o adottivi maggiorenni in parti uguali;
5) ai figli naturali riconosciuti, maggiorenni o minorenni, in parti uguali;
6) agli affiliati minorenni o maggiorenni in parti uguali;
7) al padre, se i genitori sono entrambi viventi e non separati legalmente. Se i genitori sono separati legalmente, la indennita' e' divisa tra essi in parti uguali: al genitore superstite.
In mancanza di genitori legittimi sono equiparati ad essi gli adottanti, in mancanza di questi i genitori naturali ed in mancanza anche di questi gli affilianti;8) al fratelli e alle sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni purche' non coniugati, in parti uguali;
9) ai fratelli e sorelle maggiorenni o coniugati, nullatenenti, in parti uguali; si considerano nullateneneti coloro che non si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.
Art. 14
1. L'indennita' e' corrisposta su domanda degli Iscritti al Fondo o dei loro superstiti.
2. La domanda stessa va presentata dagli interessati direttamente al Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza entro il perentorio termine di cinque anni dalla data di cessazione del servizio o da quello del decesso dell'iscritto.
3. Quando l'indennita' sia richiesta dai superstiti, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) se si tratta del coniuge:
1) il certificato di matrimonio, lo stato di famiglia e un atto di notorieta', redatto a norma di legge, dal quale risulti che non esiste sentenza di separazione passata in giudicato e pronunciata per sua colpa;
2) se si tratta di figli legittimi, legittimati o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro:
1) lo stato di famiglia e un atto di notorieta' redatto a norma di legge comprovanti i vincoli di parentela degli aventi diritto con l'iscritto deceduto, nonche' la copia autentica dell'atto di adozione per i figli adottivi, e, quando sia necessario, la prova della invalidita' al lavoro;
3) se si tratta di figlie legittime, legittimate o adottive maggiorenni gia' conviventi e a carico del genitore defunto:
1) i documenti di cui al precedente n. 2), nonche' un legale documento o atto di notorieta', redatto a norma di legge, dal quale risulti che le richiedenti erano conviventi e carico del deceduto;
4) se si tratta di figli legittimi, legittimati o adottivi maggiorenni:
1) i documenti come al precedente n. 2);
5) se si tratta di figli naturali riconosciuti:
1) la prova del riconoscimento e un atto di notorieta' redatto a norma di legge, dal quale risulti che i richiedenti sono i soli aventi diritto;
6) se si tratta di affilati minorenni o maggiorenni:
1) copia autentica del provvedimento di affiliazione ed un atto di notorieta', redatto a norma di legge, dal quale risulti che i richiedenti sono i soli aventi diritto;
7) se si tratta di genitori:
1) un atto di notorieta' redatto a norma di legge, dal quale risulti non essere intervenuta sentenza di separazione passata in giudicato, oppure, se tale sentenza sia intervenuta, copia autentica della sentenza stessa, e un certificato dell'ufficio di stato civile comprovante i vincoli di parentela dei richiedenti con Il deceduto;
8) se ai tratta di fratelli e sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni purche' non coniugati o di fratelli o sorelle maggiorenni o coniugati, nullatenenti:
1) un certificato dell'ufficio di stato civile o un atto di notorieta', redatto a norma di legge, comprovante i vincoli di parentela con l'iscritto deceduto e, quando sia necessario, la condizione di stato civile, quella d'inabilita' al lavoro e quella di nullatenenza. I richiedenti inoltre debbono comprovare, con lo stesso atto di notorieta', di essere i soli aventi diritto.
Art. 15
1. Le sovvenzioni di cui alla lettera b) dell'art. 3 saranno corrisposte:
1) nel casi di gravi malattie o infortuni degli iscritti al Fondo;
2) nel casi di gravi malattie o infortuni del membri di famiglia degli Iscritti al Fondo purche' conviventi ed a carico del capo famiglia;
3) nel casi di decesso dell'iscritto o di un parente ed affine entro il 3° grado gia' convivente e a carico e nei casi di decesso del pensionato gia' appartenente ai ruoli del personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici; in tali casi, sara' immediatamente concessa a titolo di contribuzione alle spese funerarie, dietro presentazione da parte dell'interessato di apposita istanza corredata dell'atto di morte e dello stato di famiglia, una speciale sovvenzione nella misura fissa da stabilire annualmente dal Consiglio di amministrazione secondo le disponibilita' di cui al precedente art. 4 lettera b).
In caso di decesso dell'iscritto o del pensionato la sovvenzione anzidetta spetta al coniuge superstite, purche' non separato legalmente per sua colpa; in mancanza, sara' corrisposta agli aventi diritto secondo il disposto dell'art. 13;4) il Consiglio di amministrazione, secondo le disponibilita' per le sovvenzioni, potra', con particolari norme stabilite anno per anno, destinare somme per i seguenti fini:
a) contributo di Istruzione al figli degli Iscritti al Fondo qualora risulti documentato che nella sede di residenza di questi ultimi manchino i relativi corsi di studio e che i beneficianti non siano ripetenti;
b) contributo per l'istruzione dei figli degli iscritti al Fondo deceduti in servizio, limitatamente ad un solo orfano per ogni famiglia;
c) conferimento per concorso, tra i figli degli iscritti al Fondo che dimostrino particolare tendenza agli studi, di borse per corsi di scuole medie inferiori e superiori e di istruzione superiore (Universita', Accademie, Istituti ai quali si acceda con il diploma di scuola media superiore);
d) istituzione di concorsi a premi a favore degli iscritti al Fondo che presentino pubblicazioni relative ad argomenti tecnici chimico-merceologici e economico-finanziari, con particolare riguardo a quelli interessanti i servizi delle imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici.