Sez. 5, Sentenza n. 2420 del 18/02/2003 (Rv. 560558 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - IN GENERE | Registrazione degli acquisti - Effettuazione in epoca anteriore alla consegna del bene acquistato - Legittimità - Esclusione - Conseguenze - Detrazione - Riferimento al momento della "preregistrazione" - Legittimità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - IN GENERE
In tema di IVA, in un sistema in cui è insito il riferimento a termini rigorosi ed inderogabili al fine di evitare possibili manovre in danno del fisco, va escluso, ai sensi dell'art. 25, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che il contribuente possa effettuare la registrazione degli acquisti in epoca anteriore alla consegna del bene acquistato e così, attraverso la "preregistrazione", collocare in un anno a sua scelta gli effetti dell'operazione. Ne consegue che non è consentito procedere alla detrazione dell'imposta con riferimento ad un'operazione registrata ma non ancora effettuata.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)