diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6151 del 19/11/1981 (Rv. 416931 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - ATTI COMPIUTI ED ATTIVITÀ SVOLTA IN NOME DELLA SOCIETÀ - IMPUTABILITÀ ALLA SOCIETÀ - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DEL DIRITTO SOCIETARIO CON DANNO PER LA SOCIETÀ O PER I CREDITORI O PER I SOCI O PER I TERZI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416931-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - ATTI COMPIUTI ED ATTIVITÀ SVOLTA IN NOME DELLA SOCIETÀ - IMPUTABILITÀ ALLA SOCIETÀ - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DEL DIRITTO SOCIETARIO CON DANNO PER LA SOCIETÀ O PER I CREDITORI O PER I SOCI O PER I TERZI - CONSEGUENZE.*

La personalità giuridica acquistata dalla società di capitali con l'iscrizione di cui all'art. 2330 cod. civ. e la perfetta autonomia patrimoniale che vi inerisce, comportano l'esclusiva imputabilità alla società degli Atti compiuti e dell'attività svolta in suo nome e delle relative conseguenze patrimoniali passive, con la conseguenza che - al di fuori del caso tassativamente previsto dall'art. 2362 cod. civ. - la violazione delle regole del diritto societario che si sia tradotta in danno per la società, o per i creditori o per i soci o per i terzi, ha come unica sanzione la responsabilità civile degli amministratori ed eventualmente anche dei sindaci, ma non comporta la possibilità che la titolarità della relativa impresa dalla società possa attribuirsi o propagarsi ai soci che, dietro lo schermo della società, svolgano, come propria e personale, l'attività formalmente imputabile alla prima. (V 4577/76, mass n 383312; (V 632/68; (V 2235/63; (V 993/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2249, Cod. Civ. art. 2251, Cod. Civ. art. 2325, Cod. Civ. art. 2330, Cod. Civ. art. 2332, Cod. Civ. art. 2362, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2407

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)