diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 236 del 18/01/1978 (Rv. 389525 - 01)

PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA DI CHI AGISCE PER LA ASSOCIAZIONE - NATURA - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA DI UN'ASSOCIAZIONE IN ORDINE AL LICENZIAMENTO DI UN DIPENDENTE - INTIMAZIONE DEL LICENZIAMENTO EFFETTUATA DAL REGGENTE DELL'ASSOCIAZIONE IN ADEMPIMENTO DELLA PREDETTA DELIBERAZIONE - RESPONSABILITA PERSONALE DEL REGGENTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389525-01

PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA DI CHI AGISCE PER LA ASSOCIAZIONE - NATURA - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA DI UN'ASSOCIAZIONE IN ORDINE AL LICENZIAMENTO DI UN DIPENDENTE - INTIMAZIONE DEL LICENZIAMENTO EFFETTUATA DAL REGGENTE DELL'ASSOCIAZIONE IN ADEMPIMENTO DELLA PREDETTA DELIBERAZIONE - RESPONSABILITA PERSONALE DEL REGGENTE - ESCLUSIONE.*

La responsabilita personale e solidale, che grava su coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, a norma dell'art 38 cod civ, per l'adempimento delle obbligazioni da essi contratte verso terzi - fra i quali sono da includersi anche i dipendenti dell'associazione - ha il carattere sostanziale di una fideiussione ex lege. Infatti, tale responsabilita non e connessa genericamente alla veste di rappresentante, bensi si verifica solo in relazione all'attivita spiegata in concreto dai singoli agenti e nei limiti degli impegni da essi effettivamente assunti in nome e per conto dell'associazione, ed il vincolo solidale che ne deriva riguarda solo le persone che abbiano agito in relazione ad un determinato atto o negozio, fonte diretta di responsabilita patrimoniale. Pertanto, non puo configurarsi alcuna responsabilita ex art 38 cod civ a carico del reggente di una associazione non riconosciuta per l'intimazione del licenziamento di un dipendente effettuata in adempimento di una deliberazione della giunta esecutiva dell'associazione, avendo il predetto reggente agito soltanto come rappresentante dell'associazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)