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Sez. 2, Sentenza n. 1742 del 03/07/1964 (Rv. 302496 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - USO DI UNA STRADA O DI UN CORTILE COMUNE PER L'ACCESSO AD UN FONDO DI PROPRIETA ESCLUSIVA D'UNO DEI COMUNISTI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1964-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302496-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - USO DI UNA STRADA O DI UN CORTILE COMUNE PER L'ACCESSO AD UN FONDO DI PROPRIETA ESCLUSIVA D'UNO DEI COMUNISTI - INAMMISSIBILITA.*

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1100 e 1102 cod.civ., il diritto di ciascuno dei partecipanti alla comunione di servirsi della cosa comune trova dei limiti, non solo nell'esigenza che non resti pregiudicato il diritto degli altri partecipanti, ma anche nella destinazione che alla cosa sia stata impressa dal titolo e che non puo essere alterata dal singolo condomino. Non e, pertanto, lecito, ad uno dei partecipanti alla comunione, di servirsi di una strada comune, o di un cortile, per accedere ad un immobile di sua esclusiva pertinenza, del tutto separato e distinto dai fondi a servizio dei quali fu originariamente destinata la strada o il cortile, e cio sotto il riflesso che l'uso a favore del nuovo fondo si risolve necessariamente nella Costituzione di una vera e propria servitu sulla predetta strada, o cortile, con evidente pregiudizio degli altri condomini. (Conf. 1880-58' V. 145-62' 1670-60' 1537-60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)