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Sez. 3, Sentenza n. 972 del 06/07/1967 Ud. (dep. 21/10/1967) Rv. 105741 - 01

REATO - CONCORSO DI REATI - CONCORSO FORMALE - FATTO UNICO VIOLATORE DI PIU DISPOSIZIONI DI LEGGE - COSA GIUDICATA - EFFETTO PRECLUSIVO - NON OPERA PER REATO CONCORRENTE FORMALMENTE CON QUELLO GIUDICATO.*
Stato
decisa il 1967-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105741-01

REATO - CONCORSO DI REATI - CONCORSO FORMALE - FATTO UNICO VIOLATORE DI PIU DISPOSIZIONI DI LEGGE - COSA GIUDICATA - EFFETTO PRECLUSIVO - NON OPERA PER REATO CONCORRENTE FORMALMENTE CON QUELLO GIUDICATO.*

L'efficacia preclusiva del principio ne bis in idem, sancita dall'art 90 cod proc pen, non puo essere invocata quando il fatto, pur essendo unico come entita di ordine materiale, importi la violazione di piu Disposizioni di legge, del tutto trascurate nel giudizio gia conclusosi. In tale caso, dovendosi applicare le norme sul concorso formale di reati, lo stesso fatto puo essere riesaminato in un nuovo giudizio sotto il profilo di una diversa disposizione di legge, e quindi come reato distinto e non coperto dal giudicato, sempre che questo diverso profilo non sia stato considerato in precedenza e nell'altro giudizio non sia stata esclusa la sussistenza del fatto o la commissione di esso da parte dell'imputato. (Conf 103777, anno 1967; 101373, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 81 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)