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Sez. 1, Sentenza n. 4021 del 19/02/2009 (Rv. 606640 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE | Eccezione di prescrizione del diritto - Deduzione di avvenuta tacita rinunzia a far valere la prescrizione - Onere probatorio gravante sul deducente - Contenuto.
Stato
decisa il 2009-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606640-01

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE

Colui che intenda avvalersi della rinunzia tacita alla prescrizione, deve dimostrare non solo che tale rinunzia vi sia stata, ma anche che la stessa sia stata manifestata, sia pure implicitamente, da soggetto abilitato ad esplicitarla.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2937

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)