Sez. 3, Ordinanza n. 28275 del 24/10/2025 (Rv. 676629-01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Fratelli di vittime di terrorismo o di criminalità organizzata - Beneficio del collocamento obbligatorio - Requisiti di spettanza. IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE - In genere.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di provvidenze per le vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata, il beneficio del collocamento obbligatorio previsto dall'art. 1, comma 2, della l. n. 407 del 1998, ratione temporis applicabile, spetta ai fratelli di tali vittime solo se essi erano conviventi e a carico delle stesse all'epoca dei fatti.
Legge 23/11/1998 num. 407 art. 1 com. 2, DPR 28/07/1999 num. 510 art. 13 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)