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Sez. 4, Sentenza n. 1870 del 22/11/1994 Cc. (dep. 12/12/1994) Rv. 200942 - 01

Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Presupposti | Condotta sospetta - Colpa grave - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200942-01

Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Presupposti

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, poiché sia nel vecchio che nel nuovo codice di rito il provvedimento di custodia cautelare postulava e postula l'esistenza di indizi, e poiché la colpa grave di cui all'art. 314 cod. pen. (che esclude il diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita) va rapportata agli indizi cui non si deve dare adito per grave imprudenza, non si può esigere che la condotta non sia sospetta, posto che i sospetti non autorizzavano e non autorizzano - a maggior ragione nella vigenza del nuovo codice di procedura penale che esige la gravità degli indizi di colpevolezza - la misura cautelare. (Nella specie la S.C. ha annullato l'ordinanza della Corte di merito che aveva rigettato la domanda di riparazione, osservando che il richiedente aveva dato causa alla custodia cautelare poiché, allontanandosi repentinamente dall'interno di una delle tre autovetture di provenienza furtiva alla vista degli agenti della polizia di stato, aveva tenuto una condotta sospetta, tale da legittimare la probabilità che egli fosse il responsabile della detenzione illecita del compendio delittuoso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)