Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 150 del 1963
Massime (1)
Massima n. 1978
- Procedimento penale
- Reato a danno o a carico di magistrati
- Codice di procedura penale, art. 60
- Rimessione del procedimento ad un giudice diverso quando si debba procedere contro un magistrato che appartenga all'ufficio giudiziario competente o quando il magistrato stesso sia stato offeso da un reato
- Asserita violazione dell'art. 25 della costituzione
- Questione già decisa nel senso della non fondatezza
- Insussistenza di nuovi motivi
- Manifesta infondatezza. (legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; norme integrative, art. 9, secondo comma).
Leggi la massima
Vedi: Ord. 24/56 d
Norme impugnate
- art. 60 codice di procedura penale del 1930
Parametri
- art. 25, comma 1, Cost.
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1963 dal Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Monforte Rocco, iscritta al n. 142 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 31 agosto 1963.
Udita nella camera di consiglio del 19 novembre 1963 la relazione del Giudice Antonio Manca;
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata, pronunciata dal Tribunale di Catania, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del Codice processuale penale per contrasto con l'art. 25, primo comma, della Costituzione;
che l'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 31 agosto 1963;
che, in questa sede, non vi è stata costituzione di parti;
punto 2
Considerato che, con la sentenza n. 109 del 1963, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione predetta;
che non sussiste alcuna ragione che induca a modificare la precedente decisione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del Codice di procedura penale ed ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
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