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Sez. L, Sentenza n. 7357 del 10/12/1986 (Rv. 449413 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - DOMANDA PROPOSTA IN APPELLO PER L'INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE IN UNA CATEGORIA INTERMEDIA TRA QUELLA PRETESA CON L'ATTO INTRODUTTIVO E QUELLA RIVESTITA - SENTENZA DICHIARATIVA DELL'INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA E DI RIGETTO NEL MERITO - ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ.*
Stato
decisa il 1986-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449413-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - DOMANDA PROPOSTA IN APPELLO PER L'INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE IN UNA CATEGORIA INTERMEDIA TRA QUELLA PRETESA CON L'ATTO INTRODUTTIVO E QUELLA RIVESTITA - SENTENZA DICHIARATIVA DELL'INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA E DI RIGETTO NEL MERITO - ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ.*

La sentenza che, dopo avere dichiarato inammissibile la domanda, proposta in appello dal lavoratore, di inquadramento in una categoria intermedia tra quella pretesa con l'atto introduttivo e quella da lui rivestita, rigetti tale domanda nel merito con motivazione qualificata ad abundantiam apodittica e intesa a sostenere la pronuncia d'inammissibilità è non solo erronea quanto alla dichiarata inammissibilità, poiché la richiesta di qualifica di mansioni inferiori può ritenersi compresa nella pretesa maggiore avanzata in giudizio, ma anche viziata da contraddittorietà.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)