Sez. 1, Sentenza n. 2487 del 22/03/1996 (Rv. 496508 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - SINISTRI FERROVIARI - IN GENERE | Danni alla persona del viaggiatore - Responsabilità dell'amministrazione ferroviaria - Sussistenza - Condizioni - Anormalità del servizio - Onere probatorio rispettivamente a carico del viaggiatore e delle FF.SS.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - SINISTRI FERROVIARI - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 11 delle condizioni e tariffe per il trasporto di persone sulle Ferrovie dello Stato, approvate con r.d.l. 11 ottobre 1934 n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935 n. 911, la responsabilità dell'amministrazione ferroviaria per danno alla persona del viaggiatore sussiste quando tale danno sia stato determinato, sotto il profilo eziologico, da una "anormalità del servizio", ossia da un fatto che - ricollegabile a cause varie, come lo stato del materiale, il funzionamento dei mezzi adoperati e l'attività del personale addetto, contraria alle norme regolamentari o di comune prudenza - costituisca, nella sua obiettività, una deviazione rispetto all'ordinato e regolare svolgimento del servizio stesso. Pertanto, mentre, in eccezione alle regole sulla responsabilità contrattuale, grava sul viaggiatore la prova (soddisfatta dalla dimostrazione che il danno gli è derivato dal mezzo di trasporto e durante il viaggio) della anormalità del servizio, che dà origine ad una presunzione di colpa a carico dell'amministrazione, ricade poi su quest'ultima la dimostrazione liberatoria che il sinistro è avvenuto per caso fortuito o per forza maggiore o per comportamento del sinistrato o di un terzo (nella specie, è stata ravvisata l'anormalità del servizio nella rottura del vetro del finestrino di uno scompartimento, i cui frammenti avevano ferito agli occhi una viaggiatrice, ed è stata ritenuta insufficiente, ai fini della prova liberatoria, la circostanza che a provocare tale rottura fosse stata una pietra, in mancanza dell'ulteriore dimostrazione delle modalità, eventualmente riconducibili ad una delle esimenti sopraindicate, attraverso cui la pietra stessa aveva potuto raggiungere e rompere il vetro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1680, Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. Legge 11/10/1934 num. 1948 art. 11 CORTE COST., Legge 04/04/1935 num. 911 CORTE COST., Legge 11/07/1980 num. 753 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)