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Sez. L, Sentenza n. 1737 del 19/02/1998 (Rv. 512771 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Agenti di commercio - Contributi pensionistici - Minimo contributivo annuale - Conseguente conguaglio contributivo a carico del preponente - Presupposti - Maturazione da parte dell'agente di qualche compenso nell'anno - Necessità - Retribuzione fissa a favore dell'agente - Insussistenza.
Stato
decisa il 1998-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512771-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

In materia di contribuzione pensionistica a favore degli agenti di commercio, la norma dell'art. 6, primo comma, della l. 2 febbraio 1973 n. 12, che, nel caso di mancata maturazione a favore dell'agente di compensi dell'ammontare annuo corrispondente al contributo minimo di legge, prevede il versamento, a totale carico del preponente, della "differenza tra il minimale e l'entità dei contributi maturati", presuppone la maturazione di un diritto, sia pur minimo, dell'agente a compensi provvigionali, cioè collegati al compimento di affari o alla conclusione di contratti (essendo esclusa nel rapporto di agenzia la previsione di una retribuzione fissa, svincolata dal rapporto con la quantità e l'ammontare degli affari).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1748, Legge 02/02/1973 num. 12 art. 6 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)