Sez. 2, Sentenza n. 1436 del 18/05/1973 (Rv. 364149 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - PLURALITA DI INFERMITA - VALUTAZIONE GLOBALE - NECESSITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - PLURALITA DI INFERMITA - VALUTAZIONE GLOBALE - NECESSITA.*
Qualora l'assicurato sia affetto da piu infermita, al fine di determinare la misura della capacita di guadagno non puo procedersi alla mera somma delle percentuali di invalidita relative alle singole infermita riscontrate, ma deve compiersi la valutazione complessiva dello stato morboso invalidante in rapporto sia alla attivita normalmente svolta, sia a quella che potra svolgere con le residue energie lavorative in occupazioni confacenti alle sue attitudini, tenuto conto dell'eta e dell'adattabilita a lavori affini (elementi soggettivi) nonche delle condizioni ambientali ed economico-sociali (elementi oggettivi) che possono influire positivamente o negativamente sulla utilizzazione delle residue energie dell'assicurato in un lavoro continuo e non dannoso per la sua salute. (Conf 3052/71, mass n 354364).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)