Sez. 1, Sentenza n. 6308 del 28/04/1983 Ud. (dep. 07/07/1983) Rv. 159805 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. 18 DICEMBRE 1981 N. 744, ART. 2 LETT. D) - REATO COMMESSO PER FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE - SIMULAZIONE DI REATO - APPLICABILITÀ DELLA AMNISTIA - ESCLUSIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. 18 DICEMBRE 1981 N. 744, ART. 2 LETT. D) - REATO COMMESSO PER FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE - SIMULAZIONE DI REATO - APPLICABILITÀ DELLA AMNISTIA - ESCLUSIONE.*
La finalità di terrorismo o di eversione non è un elemento costante ed indefettibile del reato di cui all'art. 306 cod. pen., ma ne rappresenta una evenienza accidentale, che dopo l'entrata in vigore della legge n. 15 del 1980, costituisce una circostanza aggravante specifica. Ne consegue che deve ritenersi escluso dall'applicazione della amnistia di cui all'art. 2 lett. D del d.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744 il delitto di simulazione di reato aggravato, ai sensi dello art. 61 n. 2 cod. pen., perché commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. (V mass n 156202, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 2, Cod. Pen. art. 306, Cod. Pen. art. 367, Legge 06/02/1980 num. 15 CORTE COST., DPR 18/12/1981 num. 744 art. 2 lett. D CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)