Sez. 1, Sentenza n. 6421 del 06/12/1984 (Rv. 438006 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - AMMISSIBILITÀ - DIVIETO - LIMITI - DOMANDA RELATIVA AD INTERESSI E DANNI SUCCESSIVI ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - PROPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI RINVIO DI SECONDO GRADO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - AMMISSIBILITÀ - DIVIETO - LIMITI - DOMANDA RELATIVA AD INTERESSI E DANNI SUCCESSIVI ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - PROPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI RINVIO DI SECONDO GRADO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Nel giudizio di rinvio le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità di nuove conclusioni derivi da norma sopravvenuta o dalla pronuncia di annullamento (art. 394 terzo comma cod. proc. civ.). all'infuori di tali ipotesi, pertanto, deve escludersi che, in Sede di rinvio davanti al giudice di secondo grado, possono chiedersi gli interessi ed i danni successivi alla sentenza di primo grado, qualora la relativa istanza non sia stata già avanzata in detto precedente giudizio (come consentito dall'art. 345 cod. proc. civ.).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)