Sez. 3, Sentenza n. 22893 del 13/12/2012 (Rv. 624721 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Fondo di garanzia per le vittime delle strade - Impresa designata - Incapienza del massimale di legge rispetto all'entità del danno - Rilevabilità d'ufficio - Necessità.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE
In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli o motore, è rilevabile d'ufficio l'incapienza del massimale minimo di legge, rispetto al danno patito dalla vittima di un sinistro stradale indennizzabile da parte dell'impresa designata per conto del fondo di garanzia vittime della strada.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 205 art. 128, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 205 art. 283
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)