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Sez. 2, Sentenza n. 2167 del 12/04/1979 (Rv. 398521 - 01)

PERMUTA - IN GENERE - AZIONE DI RIDUZIONE DEL PREZZO EX ART 1492, ULTIMO COMMA, COD CIV - ESPERIBILITA - RIDUZIONE MEDIANTE CONGUAGLIO IN DANARO O MEDIANTE RESTITUZIONE IN NATURA DI PARTE DEI BENI FUNGIBILI DOVUTI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1979-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398521-01

PERMUTA - IN GENERE - AZIONE DI RIDUZIONE DEL PREZZO EX ART 1492, ULTIMO COMMA, COD CIV - ESPERIBILITA - RIDUZIONE MEDIANTE CONGUAGLIO IN DANARO O MEDIANTE RESTITUZIONE IN NATURA DI PARTE DEI BENI FUNGIBILI DOVUTI - NECESSITA.*

L'Azione di riduzione del prezzo, previsto dall'ultimo comma dell'art 1492 cod civ, in tema di vendita, e applicabile, a norma dell'art 1555 cod civ, anche al contratto di permuta, dal momento che devono ritenersi compatibili, con quest'ultimo contratto, tutte quelle norme in materia di vendita che, pur facendo riferimento al prezzo, non si riferiscono al suo carattere pecuniario, ma considerano il prezzo come corrispettivo della prestazione e quindi si fondano genericamente sulla funzione di scambio del contratto. Poiche nella permuta ciascun bene permutato costituisce corrispettivo dell'altro, la riduzione del prezzo va intesa come riduzione della prestazione del contraente adempiente merce conguaglio in danaro imposto a carico del contraente non regolarmente adempiente o, se si e in presenza di beni fungibili, mediante restituzione in natura di parte di essi da parte di quest'ultimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1555

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)