Sez. 1 - , Ordinanza n. 10977 del 26/04/2023 (Rv. 667621 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Visto di ingresso per ricongiungimento familiare - Rifiuto - Esistenza di segnalazione ai fini della non ammissione nello spazio Schengen - Sufficienza - Esclusione - Verifica relativa all’esistenza di minaccia effettiva, attuale e grave per la collettività - Rispetto oneri di procedura e valutazione - Necessità.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Il visto per ricongiungimento familiare ad un cittadino extracomunitario, coniuge di un cittadino italiano, non può essere rifiutato per il solo fatto che sul suo conto sussista una segnalazione ai fini della non ammissione entro lo spazio Schengen, dovendosi infatti verificare se la presenza di tale persona dia luogo ad una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della collettività e se sia stata rispettata la procedura prescritta, con particolare riguardo alla considerazione degli interessi dello Stato membro che ha effettuato la segnalazione Schengen e che deve essere previamente consultato ex art. 25, par. 1, comma primo, della c d. "CAAS" (Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen).
Regolam. Consiglio CEE 15/03/2006 num. 562, Tratt. Internaz. 14/06/1985 art. 25, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 28, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)