Sez. 2 - , Sentenza n. 17379 del 30/05/2022 (Rv. 664889 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Pronuncia di cassazione - Revocabilità per contrasto con giudicato esterno dedotto nella memoria difensiva ex artt. 378, 380 bis o 380 bis.1. c.p.c. - Sussunzione ex art. 395 n. 4 c.p.c. - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'omesso esame delle memorie difensive, depositate ai sensi degli artt. 378, 380 bis o 380 bis, n. 1, c.p.c., con allegate sentenze invocate quali giudicati esterni tra le parti su un punto decisivo della controversia, ai fini dell'adozione di una statuizione diversa, è deducibile come errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.
Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)