Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 72 del 1962
Massime (2)
Massima n. 1588
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Ordinanza che lo promuove
- Giudizio di rilevanza
- Omesso esame di questione preliminare sull'applicabilità della norma impugnata al rapporto controverso
- Insufficiente motivazione sulla rilevanza
- Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
La questione di legittimità costituzionale è rilevante per la decisione del giudizio di merito quando questo può effettivamente essere definito in base alla norma impugnata. Perciò, deve la Corte ordinare la restituzione degli atti al giudice a quo qualora questi non abbia preliminarmente accertato che la norma impugnata è applicabile al rapporto controverso. Conforme: 40/59.
Parametri
- art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87
Massima n. 1589
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Assistenza e previdenza
- D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 10, terzo comma
- Preteso assorbimento o tacita abrogazione della disposizione impugnata per effetto di norma successiva
- Esame degli eventuali riflessi sulla decisione del giudizio principale
- Competenza del giudice a quo.
Leggi la massima
Le questioni di assorbimento, da parte di una nuova norma, della disposizione impugnata di illegittimità o della sua assunta tacita abrogazione, implicano un accertamento e una dichiarazione che esulano dal controllo di legittimità demandato alla Corte Costituzionale, trattandosi di questioni che vanno svolte e decise su un piano diverso e con diverso effetto. Pertanto, deve essere disposto il rinvio degli atti al giudice a quo perché proceda al preliminare accertamento dell'applicabilità del ius superveniens al rapporto controverso. (Nella specie, era stata sollevata - in riferimento all'art. 76 Cost. - questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, che non consentiva il computo dei contribuiti così detti figurativi per il tempo del servizio militare, quando essi fossero stati computati e computabili per altri trattamenti pensionistici; disposizione successivamente assorbita da quella dell'art. 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, da cui sarebbe stata tacitamente abrogata). V. sent. n. 1/1956.
Norme impugnate
- art. 15 disposizioni sulla legge in generale
- art. 10, comma 3, d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818
- art. 10 legge 20 febbraio 1958, n. 55
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1960 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Cardelli Filippo e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 29 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 83 del 1 aprile 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri:
udita nell'udienza pubblica del 6 giugno 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi l'avvocato Vittorio Santoro, per il Cardelli, l'avvocato Guido Nardone, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e il sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
punto 1
Ritenuto che nel giudizio vertente dinanzi al Tribunale di Roma fra Cardelli Filippo, già ammesso al godimento di pensione ordinaria per il servizio prestato presso le Ferrovie dello Stato, e l'I.N.P.S., al quale il Cardelli aveva chiesto la pensione di invalidità e vecchiaia in base ai contributi riferentisi al periodo precedente di avventiziato presso l'Amministrazione ferroviaria, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, che non consente il computo dei contributi così detti figurativi per il tempo del servizio militare, quando essi siano stati computati o siano computabili per altri trattamenti pensionistici:
che si assumeva in giudizio, dalla difesa del Cardelli, la illegittimità costituzionale di tale disposizione in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per eccesso dai limiti segnati all'esercizio della delega, di cui all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218;
che il Tribunale, ritenendo di dover escludere che la norma impugnata, col porre il divieto del computo del servizio militare agli effetti di due diversi trattamenti pensionistici, costituisse norma di attuazione della legge delegante, oppure di coordinamento con questa della legislazione vigente, ammise che la questione sollevata fosse rilevante e non manifestamente infondata, epperò, con ordinanza 14 dicembre 1960, ne rinviava la risoluzione alla Corte costituzionale;
che, nel procedimento seguitone dinanzi a questa Corte, l'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre a notare che il Tribunale aveva omesso di rilevare l'applicabilità o meno della disposizione impugnata al caso sottoposto al suo esame, dato che la domanda per la pensione dell'I.N.P.S. era stata presentata dal Cardelli fin dal 1956, ha pregiudizialmente opposto il difetto della rilevanza della questione sollevata in quanto la disposizione del decreto delegato sarebbe stata assorbita e fatta propria da un disposto di legge, e cioè dall'art. 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55;
che la difesa dell'I.N.P.S. ha, dal canto suo, insistito su tale rilievo, sostenendo anzi che la norma impugnata sarebbe stata tacitamente abrogata con la citata legge n. 55 del 1958, e all'udienza di discussione ha chiesto che la Corte dichiari la cessazione della materia del contendere in ordine alla sollevata questione; Considerato che questa Corte non può entrare nell'esame dei riflessi che l'art. 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, può avere sulla risoluzione della controversia vertente fra le parti; e la stessa questione, presentata quale pregiudiziale a questa Corte, dell'affermato assorbimento da parte della nuova legge della norma impugnata di illegittimità o della sua assunta tacita abrogazione, implica un accertamento ed una dichiarazione che esulano dal controllo di legittimità costituzionale a questa Corte demandato, trattandosi di questioni che vanno svolte e decise su piano diverso e con diverso effetto (sentenza 5 giugno 1956, n. 1);
che, peraltro, la Corte costituzionale ha ritenuto che la questione di legittimità costituzionale allora può dirsi rilevante per la decisione di merito quando il giudizio può effettivamente essere definito in base alla norma impugnata, e che perciò vanno restituiti gli atti al giudice a quo se egli non abbia preliminarmente accertato che la norma impugnata è applicabile al rapporto controverso (ordinanza 6 luglio 1959, n. 40); che nel caso in esame, appunto sotto il profilo della rilevanza, manca nell'ordinanza del Tribunale di Roma qualsiasi esame o anche un accenno sui riflessi che può avere, ai fini della risoluzione della controversia vertente fra le parti, l'art. 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, sul disposto dell'art. 10 del precedente decreto delegato, dei quali articoli si afferma la identità di contenuto, giacché il Tribunale solo sul primo decreto si è soffermato, e della disposizione contenuta nella successiva legge, avente ovviamente carattere formale, non si è affatto occupato; che, occorrendo, pertanto, un nuovo esame sulla rilevanza, vanno rinviati gli atti al Tribunale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.
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