Sez. 3, Sentenza n. 1082 del 16/04/1971 (Rv. 351134 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE - ACQUISTO DELLA PROPRIETA DEGLI ALLOGGI DA PARTE DEI SOCI ASSEGNATARI - CONDIZIONI - CONDOMINIO TRA I SOCI ASSEGNATARI DIVENUTI PROPRIETARI - COOPERATIVA - PERSISTENZA - COESISTENZA TRA CONDOMINIO E COOPERATIVA - AMMISSIBILITA.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE - ACQUISTO DELLA PROPRIETA DEGLI ALLOGGI DA PARTE DEI SOCI ASSEGNATARI - CONDIZIONI - CONDOMINIO TRA I SOCI ASSEGNATARI DIVENUTI PROPRIETARI - COOPERATIVA - PERSISTENZA - COESISTENZA TRA CONDOMINIO E COOPERATIVA - AMMISSIBILITA.*
L: acquisto della proprieta degli alloggi di cooperativa, la quale abbia costruito con il contributo o il concorso dello stato, deriva dalla intervenuta stipulazione del mutuo individuale da parte dei soci assegnatari, tra i quali quindi sorge un rapporto di condominio, senza che per questo venga meno la cooperativa, destinata invece a durare, nel preminente interesse pubblico, a garanzia delle finalita proprie della normativa sull: edilizia economica e popolare, nonche della buona conservazione dell: immobile, sul quale grava il mutuo ipotecario; e per conseguenza, finche esiste la cooperativa, non puo ritenersi operata nei riguardi del condominio alcuna trasformazione, fusione o successione, essendo i due enti del tutto tra loro distinti, per personalita, patrimonio e natura giuridica.*
Riferimenti normativi: Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 229
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)