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Sez. 3 - , Sentenza n. 10903 del 05/05/2017 (Rv. 644189 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA | Proposizione da parte del curatore fallimentare ex art. 66 l.fall. - Successiva interruzione del processo a seguito di revoca del fallimento - Riassunzione da parte del singolo creditore - Ammissibilità - Effetti.
Stato
decisa il 2017-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644189-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA

L’azione revocatoria ordinaria, proposta ai sensi dell’art. 66 l.fall. dal curatore fallimentare, in ipotesi di interruzione del relativo giudizio determinato dalla perdita della capacità processuale dello stesso a seguito della revoca del fallimento, può essere proseguita dal singolo creditore, il quale è legittimato a riassumere il processo giovandosi degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)