Sez. 3 - , Sentenza n. 10903 del 05/05/2017 (Rv. 644189 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA | Proposizione da parte del curatore fallimentare ex art. 66 l.fall. - Successiva interruzione del processo a seguito di revoca del fallimento - Riassunzione da parte del singolo creditore - Ammissibilità - Effetti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA
L’azione revocatoria ordinaria, proposta ai sensi dell’art. 66 l.fall. dal curatore fallimentare, in ipotesi di interruzione del relativo giudizio determinato dalla perdita della capacità processuale dello stesso a seguito della revoca del fallimento, può essere proseguita dal singolo creditore, il quale è legittimato a riassumere il processo giovandosi degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)