Sez. 1, Sentenza n. 46966 del 17/11/2004 Ud. (dep. 02/12/2004) Rv. 231183 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Incompletezza dei dati illustrati nell'atto - Conseguente effetto di negazione d'un fatto rilevante - Sussistenza del reato - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
La falsità ideologica di un atto può derivare anche dall'omissione o dalla incompletezza dei dati in esso illustrati, quando il contesto espositivo sia tale che la parzialità dell'informazione si risolve nella mendace negazione dell'esistenza di un fatto. (Fattispecie relativa al verbale della seduta di una commissione consultiva ove non si era segnalata, sul presupposto dell'inesistenza di proposte confrontabili, l'eccessiva onerosità dell'offerta di una impresa appaltatrice).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)