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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7202 del 21/03/2017 (Rv. 643483 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Spese di pubblicità – A favore di società sportive dilettantistiche – Prova – Iscrizione della società beneficiaria nell’apposito registro – Necessità - Prima dell’obbligatorietà di tale adempimento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643483-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, la presunzione legale assoluta di qualificazione, nei limiti di 200.000, 00 euro, come spese di pubblicità volte alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante il corrispettivo in denaro necessita della prova che il beneficiario della sponsorizzazione sia una società o associazione sportiva dilettantistica, che dal 2005, anno di istituzione del relativo registro del CONI, va data tramite l'iscrizione nello stesso, anche con riferimento a quegli anni d’imposta anteriori alla previsione dell'obbligatorietà di tale adempimento.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 90 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)