Sez. 4, Sentenza n. 1455 del 29/10/1979 Ud. (dep. 02/02/1980) Rv. 144188 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE EX ART 11 LEGGE 3 AGOSTO 1978 N 405 - AMMISSIBILITA IN CASO DI APPLICAZIONI DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA PRINCIPALE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE EX ART 11 LEGGE 3 AGOSTO 1978 N 405 - AMMISSIBILITA IN CASO DI APPLICAZIONI DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA PRINCIPALE.*
La eliminazione e la riduzione del periodo di sospensione della patente di guida sono applicabili, ai sensi dell'art 11 DPR 3 agosto 1978 n 405, anche quando la pena principale inflitta per il delitto colposo sia stata condizionalmente sospesa.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)