Normativa organica per i profughi
Testo in vigore al
Art. 3 Categorie escluse
1. I cittadini italiani che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal precedente articolo, abbiano prestato servizio all'estero in qualita' di dipendenti di ruolo dello Stato o di enti pubblici ed il cui rapporto di impiego non cessi per effetto del rimpatrio, possono ottenere la qualifica di profugo ai soli fini dei benefici di cui all'articolo 34 della presente legge.
Art. 4 Riconoscimento della qualifica di profugo
1. Alle categorie di cittadini di cui all'articolo 1, la qualifica di profugo e' riconosciuta, a domanda da presentarsi nel termine di quattro anni dalla data di rimpatrio, dal prefetto della provincia di residenza del richiedente.
2. Per le province di Trento e Bolzano provvedono i rispettivi commissari del Governo e per la Valle d'Aosta il presidente della Giunta regionale.
3. I profughi rimpatriati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono richiedere il riconoscimento della qualifica entro un anno dalla data suddetta.
4. Rimangono fermi i termini fissati dai successivi articoli per il conseguimento delle singole provvidenze, salvo quanto dispone l'articolo 37.
5. Nella domanda, in carta libera, devono essere indicati:
1) le generalita' complete;
2) la localita' di attuale residenza in Italia;
3) il territorio di provenienza;
4) le circostanze che hanno determinato il rimpatrio.
6. La decisione sulle domande di riconoscimento della qualifica di profugo deve essere notificata all'interessato entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
7. Scaduto tale termine o in caso di reiezione della domanda, l'interessato ha diritto di ricorrere al tribunale amministrativo regionale competente.
Titolo II. Interventi assistenziali di prima necessita'
Art. 5 Indennita' di sistemazione e contributo alloggiativo
1. Ai profughi di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 1 spetta una indennita' di L. 500.000 pro capite.
2. L'indennita' e' corrisposta dalla prefettura nella cui circoscrizione e' avvenuto il rimpatrio o da quella del luogo dove l'interessato dichiara di stabilire la residenza.
3. L'indennita' non e' dovuta nel caso in cui la residenza in Italia sia stata stabilita oltre tre mesi dalla data di partenza dal Paese di provenienza, indicata nell'attestato consolare di rimpatrio ne' e' dovuta quando la indennita' venga richiesta dai profughi oltre tre mesi dall'inizio della residenza o dalla data di nascita dei figli nati in Italia.
4. Ai profughi che ne facciano richiesta e' concesso, ai sensi del successivo articolo 9, un contributo straordinario pro capite di L. 8.000 giornaliere per quarantacinque giorni, da erogare in unica soluzione, per la loro iniziale ed autonoma sistemazione.
5. L'indennita' di cui al primo comma ed il contributo straordinario di cui al quarto comma sono annualmente aggiornati in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativamente all'anno precedente, mediante decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.
6. Gli ordinativi di pagamento collettivi emessi dalla prefettura e localizzati presso la sezione di tesoreria provinciale possono essere resi esigibili anche presso qualsiasi ufficio postale, a prescindere dai limiti di somma stabiliti da particolari disposizioni.1
Art. 6 Ricoveri in istituti
1. Ferma restando la competenza regionale in materia di ricoveri in istituti, indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai profughi di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 1, che abbiano superato il sessantesimo anno di eta' o che siano inabili all'abituale attivita' lavorativa, ed ai minori, e' riconosciuta, ove ne facciano richiesta, la priorita' ai ricoveri in idonei istituti.
Art. 7 Indennita' per dimissione dalle comunita' protette e dagli istituti di ricovero
1. Ai profughi che si dimettono dalle comunita' protette di Aversa e Napoli, nonche' dalle case di riposo di Bari e di Pigna e dal cronicario di Padriciano, gestiti dalle regioni, sara' corrisposta a carico del Ministero dell'interno un'indennita' di sistemazione di lire 500.000 pro capite.
2. L'indennita' di cui al primo comma e' annualmente aggiornata in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativamente all'anno precedente, mediante decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 8 Erogazione di sussidi straordinari
1. Ai profughi che si trovino in particolari situazioni, possono essere concessi, a carico del Ministero dell'interno, durante il periodo di quarantacinque giorni dal rimpatrio, sussidi straordinari nei limiti dei normali stanziamenti di bilancio.
Art. 9 Stato di bisogno
1. Le provvidenze di cui agli articoli 5, 6, 7 o 8 del presente titolo trovano applicazione soltanto a favore dei profughi che versano in stato di bisogno, espressamente dichiarato dall'autorita' consolare o diplomatica italiana per le condizioni economiche dell'interessato nel Paese di provenienza, o debitamente accertato dal Ministero dell'interno per le condizioni economiche dell'interessato nel territorio della Repubblica.
2. I benefici di cui ai citati articoli possono essere concessi ai profughi che all'atto del rimpatrio dichiarino per iscritto, sotto la propria responsabilita', di versare in stato di bisogno. Qualora dai successivi accertamenti tale condizione risulti inesistente, il profugo e' tenuto a rimborsare l'importo delle indennita' e delle prestazioni ricevute.
Art. 10 Finanziamento della spesa
1. Gli interventi di cui al presente titolo sono da considerare di prima necessita' agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9. Ai relativi oneri finanziari provvedera' il Ministero dell'interno con gli stanziamenti di bilancio a cio' destinati.
2. Le aperture di credito a favore dei funzionari delegati possono essere effettuate anche oltre il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
Art. 11 Interventi assistenziali integrativi
1. Le regioni disciplinano, con apposite norme, gli interventi assistenziali integrativi onde evitare soluzioni di continuita' tra gli interventi statali e quelli regionali, specie nelle situazioni di particolare bisogno, e promuovono opportuni collegamenti tra i vari organi competenti.
2. Le regioni possono disciplinare, altresi', gli interventi integrativi per il reinserimento dei profughi nella vita economica e sociale del Paese.
Art. 12 Comunicazioni ai comuni
1. Le amministrazioni dello Stato debbono comunicare tempestivamente alle regioni ed ai comuni gli interventi assistenziali di prima necessita' effettuati a favore dei profughi.
Titolo III. Interventi per i profughi disoccupati
Art. 13
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 1999, N. 68.
Art. 14 Personale insegnante
1. Gli insegnanti incaricati con decreto del Ministro degli affari esteri ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327, in servizio all'estero nelle scuole italiane di cui al testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, compresi i corsi, scuole e classi di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nonche' negli istituti italiani di cultura, ed ai quali sia riconosciuta la qualifica di profugo sono assunti a domanda in servizio non di ruolo nelle scuole ed istituti di istruzione di corrispondente grado funzionanti nel territorio nazionale, nelle forme stabilite dalle disposizioni in vigore per l'assunzione del personale docente non di ruolo delle medesime istituzioni scolastiche, per l'insegnamento per il quale sono in possesso del titolo di abilitazione e di studio prescritto.
2. Essi sono assunti anche in soprannumero, qualora non vi sia vacanza o disponibilita' di posto o di cattedra.
3. Il personale di cui al presente articolo e' assegnato possibilmente a scuole o istituti indicati nella domanda di assunzione.
Art. 15 Personale non insegnante
1. Il personale non insegnante assunto con decreto del Ministro degli affari esteri ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327, in servizio all'estero nelle istituzioni scolastiche di cui al precedente articolo 14, nonche' negli istituti italiani di cultura, al quale sia riconosciuta la qualifica di profugo, e' assunto a domanda, anche in soprannumero, in servizio non di ruolo con la qualifica corrispondente a quella posseduta, nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria e secondaria funzionanti nel territorio nazionale. Esso e' assegnato possibilmente in scuole o istituti indicati nella domanda di assunzione.
Art. 16 Decadenza del diritto
1. Le disposizioni del presente titolo, con esclusione per quelle contenute nell'articolo 13, gia' previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, si applicano fino a quattro anni dalla data di rimpatrio del profugo o entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Titolo IV. Ripresa di attivita' artigianale, commerciale, industriale e professionale
Art. 17 Presupposti per la ripresa dell'esercizio delle attivita'
1. I profughi di cui all'articolo 1, i quali intendano riprendere, in qualsiasi comune in cui, a tal fine, stabiliscano la propria residenza, l'attivita' artigianale, commerciale, industriale e professionale gia' legalmente esercitata per la durata di almeno un anno prima del rimpatrio nei territori di provenienza, hanno diritto di ottenere da parte degli organi competenti l'autorizzazione, la concessione, il provvedimento, la licenza di esercizio o l'iscrizione all'albo relativamente all'attivita' corrispondente, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative.
2. Per quanto riguarda la ripresa dell'attivita' professionale, l'iscrizione all'albo sara' subordinata al possesso dei necessari requisiti subiettivi.
3. Le relative domande devono essere presentate non oltre quattro anni o dalla data del rimpatrio, o da quella di entrata in vigore della presente legge, salvi i diversi termini previsti negli articoli seguenti.
4. Per il procedimento di iscrizione agli albi e per le impugnative avverso i dinieghi si applicano, in quanto compatibili, le norme attualmente in vigore.
Art. 18 Esercizio della professione di notaio
1. I profughi di cui all'articolo 1, i quali nei territori di provenienza abbiano esercitato la professione di notaio, sono, a domanda, temporaneamente assegnati in soprannumero al comune capoluogo di un distretto notarile da essi indicato, previo accertamento, da parte del Ministero di grazia e giustizia, del possesso del prescritto titolo di studio, dell'effettivo esercizio dell'attivita' suddetta, nonche' dei requisiti di moralita' e di condotta.
2. La predetta domanda deve essere presentata non oltre un anno dalla data del rimpatrio.
3. I notai in soprannumero di cui al primo comma sono successivamente iscritti di ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi vacanti nel distretto cui appartengono, sino a quando non conseguano il trasferimento.
Art. 19 Farmacisti profughi
1. Per i profughi di cui all'articolo 1 che nel Paese di provenienza abbiano esercitato la professione di farmacista, l'iscrizione all'albo professionale e' titolo sufficiente per l'acquisto di una farmacia.
2. I profughi di cui all'articolo 1, gia' titolari di farmacia nel Paese di provenienza, hanno diritto ad ottenere, a domanda da presentarsi alle competenti autorita' sanitarie entro un triennio dalla data di rimpatrio, l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di una farmacia - nei limiti di disponibilita' della pianta organica - previo accertamento dell'iscrizione all'albo professionale dei farmacisti o dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione e dell'effettivo possesso della titolarita' sulla base di documentazione rilasciata dall'autorita' consolare, nonche' dei requisiti di moralita' e di condotta.
3. Il profugo perseguitato politico gia' titolare di farmacia all'estero, cui non sia stata assegnata la sede farmaceutica, ha il diritto di ottenerla, anche se invalido, facendosi rappresentare da un direttore responsabile a tutti gli effetti.
4. Non possono essere comunque conferite ai sensi del comma precedente, le farmacie vacanti il cui precedente titolare abbia il figlio o in difetto di figlio, il coniuge farmacista, purche' iscritti all'albo.
5. Le domande, volte ad ottenere l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di una farmacia, presentate dai profughi e assimilati ai profughi a norma delle vigenti disposizioni in materia e non ancora definite, si intendono proposte ai sensi e agli effetti del secondo comma del presente articolo.
Art. 20 Conferimento di farmacie
1. I profughi di cui all'articolo 1, che nel Paese di provenienza abbiano esercitato la professione di farmacista, sono ammessi a partecipare ai concorsi per il conferimento di farmacie, indipendentemente dal possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475.
2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il servizio prestato nel Paese di provenienza e' valutato come il corrispondente servizio svolto nel territorio nazionale, sulla base della documentazione rilasciata o vistata dall'autorita' consolare italiana. Ai profughi di cui al primo comma del presente articolo sono riconosciuti punti 10 complessivi nella categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale.
Art. 21 Licenza di vendita di generi di monopolio
1. Il beneficio di cui all'articolo 17 non spetta, per quanto riguarda la concessione della licenza di vendita di generi di monopolio, al profugo che abbia rinunciato alla stessa licenza nel territorio di provenienza.
2. Qualora la cessazione dell'esercizio della licenza di vendita di generi di monopolio nel territorio di provenienza sia imputabile a causa di forza maggiore, attestata dall'autorita' consolare, il profugo non perde il diritto alla reintegrazione nell'attivita' commerciale.
Art. 22 Autotrasporto di persone o di cose
1. I profughi di cui all'articolo 1, che nei Paesi di provenienza hanno esercitato, per la durata di almeno un anno, l'attivita' di autotrasporto di persone o di cose e che intendano riprendere la stessa attivita' in qualsiasi comune, hanno diritto di ottenere, a domanda da presentarsi alle competenti autorita' entro due anni dalla data del rimpatrio, le prescritte licenze ed autorizzazioni di esercizio, anche in soprannumero.
2. Tale facolta' puo' essere esercitata per ottenere il rilascio di una sola licenza od autorizzazione per ciascuno dei servizi svolti nel Paese di provenienza.
Art. 23 Rivendite di giornali
1. I profughi, gia' titolari all'estero di una rivendita di giornali, che presentino domanda entro due anni dalla data del rimpatrio, anche in deroga alle vigenti disposizioni possono riprendere le loro attivita' in qualsiasi comune, purche' nel rispetto dei limiti di distanza fra rivenditori e delle situazioni locali che ne consentano l'effettivo esercizio.
2. Le commissioni paritetiche interregionali, verificata la sussistenza delle condizioni, sono tenute a consegnare ai profughi le tessere di rilevamento o di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di rivenditore.