Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19502 del 23/07/2018 (Rv. 650156 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati - Decesso - Connessione causale tra il decesso e le vaccinazioni o le patologie indicate dalla l. n. 210 del 1992 - Diritto del familiare “iure proprio” all’assegno mensile ovvero all’assegno “una tantum” - Riscossione dei ratei di assegno “iure hereditatis” - Differenze - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di danni derivati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, occorre distinguere tra l'ipotesi di decesso del danneggiato causalmente connesso con le vaccinazioni o le patologie indicate dalla l. n. 210 del 1992, che attribuisce ai familiari del "de cuius" ivi indicati il diritto alla percezione dell'assegno mensile reversibile o, in alternativa, di un assegno "una tantum", quali provvidenze loro spettanti "iure proprio", dall'ipotesi in cui tale nesso eziologico non vi sia, con conseguente diritto alla sola percezione dei ratei dell'assegno istituito a favore del danneggiato, scaduti prima del suo decesso ma non riscossi, spettanti "iure hereditario", per essere stati acquisiti alla sfera giuridica del danneggiato prima dell'evento morte.
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 25/07/1997 num. 238 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)