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Sez. U, Sentenza n. 1279 del 02/03/1982 (Rv. 419149 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CONSORZIO PER L'AUTOSTRADA MESSINA CATANIA - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - GESTIONE DELL'AUTOSTRADA CON CRITERI IMPRENDITORIALI DA PARTE DEL PREDETTO CONSORZIO ULTIMATA LA COSTRUZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419149-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CONSORZIO PER L'AUTOSTRADA MESSINA CATANIA - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - GESTIONE DELL'AUTOSTRADA CON CRITERI IMPRENDITORIALI DA PARTE DEL PREDETTO CONSORZIO ULTIMATA LA COSTRUZIONE - IRRILEVANZA.*

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sulle controversie inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti del consorzio per l'autostrada Messina-Catania, in considerazione della natura di ente pubblico non economico di tale consorzio, e del conseguente carattere pubblicistico di detto rapporto, non può essere contestata, in favore della giurisdizione del giudice ordinario, per il solo fatto che il consorzio medesimo, ultimata la costruzione di quell'opera pubblica, si trovi nella fase di gestione di essa, con criteri di tipo imprenditoriale, trattandosi di circostanza di per sè inidonea alla sua trasformazione in ente pubblico economico, in difetto di una modifica statutaria circa le funzioni primarie espletate. (V 5690/80, mass n 409534; (V 2849/76, mass n 381599).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)