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Sez. 2, Sentenza n. 2169 del 26/06/1968 (Rv. 334351 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUESTIONI NUOVE - DEDUZIONI DI NUOVI PROFILI DI DIFESA - RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI NUOVE NORME - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334351-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUESTIONI NUOVE - DEDUZIONI DI NUOVI PROFILI DI DIFESA - RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI NUOVE NORME - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

Il presupposto di fatto, su cui il giudice di merito ha portato il suo esame per decidere la controversia, non puo essere variato per la prima volta in Cassazione e non puo essere percio denunziato il difetto nel processo di valutazione di un fatto diverso da quelle dedotto come elemento di giudizio in Sede di merito e di cui il decidente ha tenuto conto. Le parti possono prospettare in Cassazione nuovi profili di difesa o richiedere l'applicazione di norme non invocate nel giudizio in cui fu pronunziata la sentenza impugnata, ma l'ammissibilita di tali questioni e subordinata alla condizione che, per indagare sull'applicabilita o meno delle norme che si assumono violate o falsamente applicate, non sia necessario accertare elementi di fatto non dedotti davanti ai giudici del merito che, cioe, l'applicabilita di norme diverse non richieda, indagini od apprezzamenti anteriormente non compiuti, in quanto estranei alla precedente impostazione difensiva della lite. (V. 1683-66, massima n.323301 2156-67, massima n.329302).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)